Divieto di contestare in appello la giurisdizione del giudice adito (Cons. Stato n. 7273 del 10.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente che ha adito il giudice amministrativo e sia rimasto soccombente nel merito non può contestare in appello la giurisdizione del giudice stesso. L’eccezione è inammissibile, perché integra abuso del processo e viola il dovere di cooperazione per la ragionevole durata del giudizio ex art. 2, comma 2, cod. proc. amm., e perché difetta la soccombenza sul capo relativo alla giurisdizione, implicitamente risolta a favore del ricorrente. Lo strumento a disposizione di chi dubiti della giurisdizione del giudice adito è il regolamento preventivo di giurisdizione. Nel merito, la presenza di legami familiari ex art. 29 d.lgs. n. 286/1998, se provata in modo stringente, esclude ogni automatismo nel rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno, ma il sindacato resta escluso quando l’amministrazione abbia effettivamente operato il bilanciamento tra interesse pubblico e unità familiare.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari. La Questura di Bari ha respinto l’istanza con decreto del 13 maggio 2021, richiamando le condanne per reati ostativi ex art. 380, comma 2, cod. proc. pen. (furto con strappo e rapina aggravata).
Il Tar Puglia ha respinto il ricorso con sentenza n. 615/2024. L’interessato ha proposto appello, deducendo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, l’illegittimità del diniego per preteso automatismo espulsivo conseguente alle sole condanne penali. Il Ministero dell’Interno e la Questura si sono costituiti per resistere.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo si articola su due profili. Sul primo, l’appellante lamenta che il Tar abbia dichiarato inammissibile l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata in primo grado dalla stessa parte ricorrente. Il Consiglio di Stato corregge l’assunto del primo giudice: il divieto di ius poenitendi sulla giurisdizione opera in appello, non in primo grado; e in primo grado la parte può sia proporre regolamento di giurisdizione, sia sollecitare il rilievo ufficioso. Tuttavia il sollecito non vincola il giudice, perché i poteri ufficiosi ricadono nella sua scelta discrezionale; e l’appellante non si è avvalso del regolamento, decadendo dal relativo potere.
Sul secondo profilo, l’appellante pretende di contestare la giurisdizione attraverso l’appello. La Corte ritiene la censura inammissibile. Il ricorrente che ha adito il Tar non può rimetterne in discussione la giurisdizione in sede di impugnazione. Il fondamento è duplice: da un lato il divieto di abuso del processo e il dovere di cooperazione ex art. 2, comma 2, cod. proc. amm.; dall’altro la mancanza di soccombenza sul capo pregiudiziale, risolto implicitamente a favore del ricorrente.
La Corte richiama l’orientamento condiviso della giurisprudenza amministrativa e di legittimità, citando Ad. plen. n. 4 del 2017, Cass. Sez. Un. n. 21260 del 2016 e Sez. V n. 10756 del 2023. Ne trae la conclusione che chi nutriva dubbi sulla giurisdizione aveva un unico strumento, il regolamento preventivo, e il mancato esperimento nel termine ha definitivamente precluso ogni contestazione.
Il secondo motivo attiene al merito. La Corte enuncia la regola: i legami familiari ex art. 29 d.lgs. n. 286/1998, ove provati in modo stringente, escludono ogni automatismo nel rigetto del rinnovo. Nel caso concreto, però, l’amministrazione ha valutato l’inserimento sociale ed è pervenuta a una determinazione negativa senza automatismi. Il diniego si fonda su un percorso argomentativo coerente: attività lavorative solo saltuarie, mezzi di sostentamento tratti dai proventi delittuosi, contiguità con soggetti pregiudicati, mancato effetto deterrente dei legami familiari. La Corte conferma il bilanciamento già operato in sede cautelare e rileva che nel merito di tali valutazioni non è stata formulata alcuna censura. L’appello è pertanto inammissibile in parte e respinto nel resto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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