Titoli di preferenza non dichiarati in domanda e autoresponsabilità del concorrente (TAR Lazio n. 15433 del 30.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti selettivi opera il principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti: ciascun candidato sopporta le conseguenze degli errori commessi nella compilazione della domanda, senza che possa invocare il soccorso istruttorio, il cui impiego integrerebbe una violazione del principio della par condicio tra i partecipanti. Il titolo di preferenza che il bando richiede di dichiarare espressamente nella domanda, a pena di esclusione, non può essere valutato d’ufficio dall’amministrazione se il candidato lo abbia omesso. Ove il bando subordini il riconoscimento della precedenza alla dichiarazione nel modulo telematico e al possesso alla data di scadenza del termine, la successiva produzione del titolo non sana l’omissione. Resta escluso che l’art. 16 del d.P.R. n. 487/1994 imponga all’amministrazione di assegnare un termine per la dichiarazione di titoli che il bando già richiede nella domanda.
Il Fatto
Il ricorrente partecipava al concorso pubblico nazionale indetto dal Ministero della Giustizia per il reclutamento di mille unità nell’Area Assistenti, profilo di conducente di automezzi. Compilava la domanda in modalità telematica e superava le prove, ma non risultava tra i vincitori, collocandosi nella graduatoria degli idonei.
Nella domanda aveva dichiarato due titoli di preferenza, senza però indicare quello consistente nel maggior numero di figli a carico, pur essendo genitore di due figli. Dopo la pubblicazione della graduatoria finale e lo scorrimento della stessa, chiedeva all’amministrazione la rettifica, allegando dichiarazione sostitutiva e certificato di stato di famiglia. Il Ministero respingeva l’istanza richiamando il termine del 25 settembre 2025 e la clausola del bando che impone la dichiarazione espressa dei titoli. Da qui il ricorso, affidato alla violazione dell’art. 16 del d.P.R. n. 487/1994 e all’eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro del bando. L’art. 2, comma 3 vincola i candidati all’accettazione integrale delle disposizioni, mentre l’art. 4, comma 4 prescrive che ciascuno dichiari negli appositi spazi, a pena di esclusione, il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza previsti dall’art. 9. Quest’ultimo, al comma 2, richiede che i titoli siano posseduti alla scadenza del termine per la domanda ed espressamente dichiarati nella stessa.
Su questa base il Tribunale rileva che il ricorrente aveva indicato soltanto l’appartenenza al genere meno rappresentato e la minore età anagrafica, omettendo del tutto la condizione di genitore di due figli: né la casella corrispondente né altra parte della domanda contenevano l’indicazione. L’operato dell’amministrazione, che non ha riconosciuto la precedenza rispetto ai candidati con pari punteggio, è pertanto corretto.
La decisione si fonda sul principio di autoresponsabilità: gli errori nella compilazione della domanda ricadono sul concorrente, e il soccorso istruttorio non può supplirvi, perché altererebbe la par condicio dei partecipanti. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. VII, 2 settembre 2024, n. 7334.
Quanto all’art. 16 del d.P.R. n. 487/1994, la censura non viene accolta: riconoscere la preferenza in assenza della dichiarazione avrebbe comportato una sostanziale disapplicazione delle previsioni del bando, con pregiudizio della legittimità procedimentale. La censura di illegittimità della clausola che non fissa il termine per la dichiarazione dei titoli resta quindi assorbita nella correttezza del contegno amministrativo.
Il ricorso è dichiarato infondato. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.