Ottemperanza a giudicato del giudice del lavoro e penalità di mora secondo (TAR Lazio n. 15439 del 30.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di ottemperanza proposta per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato è accolta quando il titolo esecutivo risulti ritualmente notificato all’Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di dare esecuzione al giudicato entro un termine perentorio e nomina, fin da ora, il commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. presuppone l’accertato ritardo e va fatta decorrere dal giorno in cui si verifica l’eventuale inottemperanza ai termini assegnati in dispositivo, commisurandola agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza con cui la Corte di appello di Roma, sezione lavoro, ha riconosciuto il suo diritto all’inquadramento in una fascia stipendiale superiore e ha condannato il Ministero al pagamento di una somma complessiva, oltre ratei, rivalutazione e interessi, con condanna alle spese del doppio grado.

Il titolo esecutivo è stato notificato all’Amministrazione, che non ha adempiuto nel termine legale. Il ricorrente chiede quindi l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della somma dovuta per ogni violazione o ritardo, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Su richiesta del Collegio il Ministero avrebbe dovuto depositare una relazione sui fatti di causa, ma nulla ha prodotto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene la domanda fondata. Oggetto del giudizio è l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, azionata mediante un titolo esecutivo ritualmente notificato all’Amministrazione intimata.

Il percorso argomentativo si snoda su due accertamenti. Il primo riguarda il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Il secondo riguarda l’inerzia dell’Amministrazione, che “risulta per tabulas” non aver proceduto al pagamento delle somme dovute. L’assenza di una relazione difensiva conferma l’inottemperanza.

Ne deriva l’obbligo di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine il Collegio nomina fin da ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale competente per la materia, che provvederà senza compenso nel termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.

Sulla richiesta di astreintes, il Collegio ritiene che il ritardo maturato giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Le penalità devono però decorrere dal giorno in cui si verificherà l’eventuale inottemperanza ai termini fissati in dispositivo e vanno commisurate agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, secondo il disposto della medesima norma. La soccombenza dell’Amministrazione giustifica la condanna alle spese processuali, liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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