Titolo di riserva non dichiarato in domanda e insanabilità dell’errore del candidato (TAR Puglia n. 733 del 26.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali pubbliche il titolo di riserva non dichiarato nella domanda di partecipazione non è valutabile dall’amministrazione, neppure se il concorrente lo possieda e lo produca in epoca successiva. L’art. 16 del d.P.R. n. 487/1994 ammette la valutazione dei soli titoli già indicati nella domanda. La presentazione tardiva del titolo non integra una regolarizzazione documentale, ma una vera e propria integrazione della domanda, vietata a tutela della par condicio competitorum e del termine perentorio. Il soccorso istruttorio non è invocabile quando l’omissione derivi da errore colpevole del candidato, in applicazione del principio di autoresponsabilità. Non è errore materiale emendabile quello che non emerga ictu oculi dal tenore della domanda.
Il Fatto
La Regione Puglia, con l’ausilio di Formez PA, indiceva un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di diciotto unità di categoria C, profilo di Assistente-Istruttore Tecnico di Policy. Il ricorrente presentava domanda entro i termini e superava la prova scritta con il punteggio di 23,5.
Nella domanda egli non barrava la casella relativa al possesso del titolo di riserva per i volontari delle Forze Armate, indicando invece l’avvenuto assolvimento della leva obbligatoria. Solo il 19 luglio 2023 trasmetteva l’attestato di congedo senza demerito dal servizio militare volontario. Collocatosi al posto n. 118 della graduatoria definitiva, impugnava gli atti della procedura dolendosi del mancato riconoscimento della riserva ope legis, con domanda di accertamento del diritto alla nomina e di risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 16 del d.P.R. n. 487/1994, nel testo vigente ratione temporis e in quello novellato dal d.P.R. n. 82/2023, che consente la valutazione dei soli titoli di riserva già indicati nella domanda. La norma non ammette interpretazioni alternative: la valutazione di un requisito mai dichiarato configura integrazione della domanda, non regolarizzazione, in deroga alla par condicio e all’autoresponsabilità del concorrente.
Il bando, all’art. 8, comma 5, era coerente con tale assetto, subordinando la fruizione dei titoli alla loro previa dichiarazione e alla produzione documentale entro il termine perentorio. La Regione, del resto, non era in possesso del dato e non poteva desumerlo tout court dalla domanda.
Il dato decisivo è che il ricorrente non abbia indicato la riserva: elemento preclusivo, a prescindere dall’effettiva spettanza del beneficio. Il Collegio richiama l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato (Sez. IV n. 6935 del 2019, Sez. V n. 8864 del 2023) e la propria pregressa decisione (TAR Puglia n. 931 del 2020), secondo cui non possono valutarsi titoli non dichiarati, non essendo configurabile alcun obbligo di approfondimento in capo alla Commissione.
Quanto al soccorso istruttorio, esso è escluso quando confligga con l’autoresponsabilità del concorrente. L’errore dedotto — aver confuso leva obbligatoria e volontaria — non è riconoscibile ictu oculi né desumibile dalla sola data di nascita. L’invito all’integrazione dopo la scadenza dei termini costituirebbe inammissibile rivisitazione della domanda, con vulnus alla par condicio e ai candidati utilmente collocati in graduatoria.
Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese processuali.
Nota della Redazione
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