Cittadinanza e sicurezza dello Stato: motivazione attenuata e sindacato estrinseco (Cons. Stato n. 3683 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di diniego della cittadinanza italiana fondato su ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica è espressione di un potere ampiamente discrezionale, informato a criteri di precauzione e cautela. In tale fattispecie l’obbligo di motivazione di cui all’art. 3 della legge n. 241 del 1990 è assolto in forma attenuata, essendo sufficiente che il provvedimento consenta di comprendere l’iter logico seguito dall’Amministrazione, senza indicazione analitica di tutte le fonti e i fatti accertati. La valutazione si basa su dati riservati forniti dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, rispetto ai quali non è predicabile una conoscenza integrale e generalizzata, poiché una disclosure totale comprometterebbe le attività di intelligence. Ne consegue che il sindacato del giudice amministrativo resta estrinseco e non può sostituire le valutazioni di merito riservate all’Autorità amministrativa.

Il Fatto

L’appellante aveva presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana per matrimonio. Il Ministero dell’Interno ha rigettato l’istanza rilevando l’esistenza di elementi che non consentivano di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica, ritenuti ostativi alla concessione.

Il TAR Lazio, Sezione Quinta, con sentenza n. 15110/2024 ha respinto il ricorso, escludendo la consumazione del potere per decorso del termine biennale già previsto dall’art. 8, comma 2, della legge n. 91/1992 e giudicando non fondati i profili di difetto di motivazione e istruttoria. L’appellante ha impugnato la sentenza deducendo, in particolare, che le risultanze istruttorie riguardavano il coniuge e il fratello e non la richiedente, e che gli elementi addotti restavano confinati nel mero sospetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del provvedimento di concessione della cittadinanza come atto discrezionale, subordinato all’esistenza di un interesse pubblico e a uno status illesae dignitatis del richiedente. L’inserimento nella comunità statale può avvenire solo quando l’Amministrazione ritenga che lo straniero possieda ogni requisito di stabile integrazione, mediante un giudizio prognostico che escluda possibili azioni in contrasto con l’ordine e la sicurezza nazionale.

La Corte richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui il potere è informato a criteri di stampo precauzionale e cautelativo, con dati di natura riservata forniti dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza. Rispetto a tali dati l’obbligo di motivazione è adeguatamente calibrato in funzione della delicatezza degli interessi coinvolti.

Ne deriva che il diniego è sufficientemente motivato, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, quando consente di comprendere l’iter logico seguito dall’Amministrazione. Non è necessario che vengano espressamente indicate tutte le fonti e i fatti accertati. Il bilanciamento tra l’interesse dello straniero a conseguire la cittadinanza e quello dell’Amministrazione a evitare rischi per la sicurezza dello Stato giustifica un onere motivazionale meno stringente, trattandosi di atti di alta amministrazione che rimandano ad accertamenti preventivi svolti dagli organi di informazione classificati.

Nel caso concreto il diniego si fonda su una valutazione di non coincidenza tra interesse pubblico e interesse del richiedente, basata su ragioni di sicurezza nazionale. Nei limiti del sindacato estrinseco consentito, il Collegio non ravvisa i vizi lamentati, alla luce della valutazione di un pericolo attuale e concreto per la sicurezza dello Stato. L’appello è pertanto respinto, con nulla disposto sulle spese per la mancata costituzione dell’Amministrazione appellata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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