Titolo di studio pontificio riconosciuto equipollente ai fini del requisito B1 cittadinanza (TAR Lazio n. 14582 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 9.1 della legge n. 91/1992 richiede che il richiedente la cittadinanza italiana, che non abbia sottoscritto l’accordo di integrazione o non sia titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, attesti la conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1 del QCER mediante un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dai Ministeri competenti o una certificazione di un ente certificatore riconosciuto. Il titolo accademico di licenza in teologia, conferito da una facoltà pontificia approvata dalla Santa Sede e riconosciuto come laurea magistrale nell’ordinamento italiano ai sensi della legge n. 121/1985 e del d.P.R. n. 63/2019, è riconducibile al novero dei “titoli di studio” idonei ad attestare il possesso del requisito linguistico, senza che sia necessaria un’ulteriore e autonoma certificazione del livello B1.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, presentava in data 16 febbraio 2024 istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992, allegando quale attestazione del requisito linguistico la licenza in teologia conseguita il 7 giugno 2010 presso la Pontificia Università Salesiana di Roma, riconosciuta come laurea magistrale dell’ordinamento didattico universitario con decreto del Ministero dell’università e della ricerca del 15 febbraio 2021.
Il Prefetto di Roma, con provvedimento del 6 febbraio 2026, dichiarava l’inammissibilità della domanda per carenza della documentazione attestante la conoscenza della lingua italiana di livello almeno B1, non ritenendo il titolo accademico prodotto idoneo allo scopo. La Prefettura, in particolare, sosteneva che la conoscenza della lingua italiana potesse essere comprovata solo mediante certificato rilasciato da uno degli enti certificatori riconosciuti oppure da un titolo di studio che documentasse espressamente la completezza linguistica richiesta. Il diniego veniva emesso dopo un articolato contraddittorio procedimentale, nel corso del quale l’interessato aveva prodotto osservazioni e documentazione integrativa. Il ricorrente impugnava il decreto, deducendo violazione dell’art. 9.1 della legge n. 91/1992, difetto di istruttoria e violazione delle garanzie partecipative.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento, osserva che l’art. 9.1 della legge n. 91/1992, introdotto dall’art. 14 del decreto-legge n. 113/2018 (convertito con modificazioni nella legge n. 132/2018), subordina la concessione della cittadinanza al possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del QCER. Tale requisito può essere provato in via alternativa: con l’attestazione del possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dai Ministeri competenti, oppure con la produzione di una certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto.
Il Collegio ricorda che, ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge n. 121/1985 (di ratifica dell’Accordo di Villa Madama del 1984), i titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede sono riconosciuti dallo Stato italiano. Il riconoscimento, disciplinato dal d.P.R. n. 175/1994 e successivamente dal d.P.R. n. 63/2019, avviene su richiesta dell’interessato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca. Nel caso di specie, la licenza in teologia è stata riconosciuta come laurea magistrale con decreto ministeriale del 15 febbraio 2021.
Il TAR ritiene che, in considerazione del recepimento nell’ordinamento italiano degli accordi con la Santa Sede, la licenza in teologia conseguita dal ricorrente e riconosciuta come laurea magistrale possa essere ricompresa tra i titoli riconosciuti dall’art. 9.1 della legge n. 91/1992. La Prefettura si era invece attestata su una posizione contraria, sostenendo che il titolo non attestava in modo espresso e diretto il possesso del livello B1. Tale affermazione viene giudicata smentita dalla documentazione prodotta: il certificato di iscrizione, frequenza, esami e grado rilasciato dall’Università Pontificia Salesiana attesta il superamento del corso di Lingua Italiana e specifica che tutte le lezioni sono tenute in italiano e che per l’ammissione all’ateneo è richiesta una conoscenza della lingua italiana di livello B1, nonché che lo studente ha scritto la tesi di licenza in italiano.
In ragione di tali considerazioni, il TAR accoglie il ricorso, ritenendo la domanda di cittadinanza presentata dal ricorrente ammissibile in parte qua. L’illegittimità del decreto prefettizio risiede nella mancata valutazione del titolo di studio riconosciuto quale attestazione idonea del requisito linguistico. Le spese di lite vengono compensate, tenuto conto della novità della questione trattata.
Nota della Redazione
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