Tombamento dei locali abusivi e permanenza del volume edilizio (Cons. Stato n. 9758 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La chiusura muraria di un locale realizzato in difformità dal titolo, ove non accompagnata dalla demolizione delle strutture o dal riempimento dell’invaso, non ne elimina la volumetria edilizia. Il tombamento è opera per sua natura reversibile e lascia permanere uno spazio chiuso e stabilmente configurato, la cui rilevanza prescinde dall’accessibilità effettiva. Le previsioni che ricomprendono i locali tombati nell’attività edilizia libera e quelle che escludono l’autorizzazione paesaggistica per i volumi interrati riguardano opere di modesta entità, prive di autonoma funzione edilizia, e non fondano una regola generale di neutralizzazione del volume. Ne deriva la preclusione sia della sanatoria edilizia sia dell’accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167, comma 4, del d.lgs. n. 42 del 2004, impedito in radice dalla creazione di nuovi volumi.
Il Fatto
Il Comune di Finale Ligure ha rilasciato un permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato, con realizzazione di quindici unità immobiliari e parcheggi pertinenziali interrati, assistito da autorizzazioni paesaggistiche e idrogeologiche. Nel corso dei lavori l’amministrazione ha accertato opere difformi: diversa dislocazione dei volumi, aumento delle altezze, creazione di nuovi locali interrati destinati a box e cantine. Ha quindi disposto la rimessa in pristino.
La società ha presentato istanze di accertamento di conformità edilizia e paesaggistica e di variante in sanatoria per il vincolo idrogeologico. Il Comune le ha dichiarate improcedibili, rilevando errori nel calcolo della volumetria, la presenza di parti interrate costituenti nuovi volumi, la mancanza della relazione geotecnica aggiornata e l’incompletezza dei presidi di sicurezza, oltre alla non sanabilità paesaggistica. Il TAR Liguria ha respinto il ricorso; la società ha appellato.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta anzitutto il rilievo secondo cui la questione del tombamento sarebbe estranea alla motivazione del provvedimento. La censura non regge: l’atto richiama espressamente le «notevoli parti interate oggi intercluse» quali componenti della volumetria non computata. Il profilo era dunque già a fondamento del provvedimento comunale e il giudice di primo grado lo ha legittimamente valutato.
Nel merito, la Corte esclude che la chiusura dei locali basti a privare la volumetria di rilevanza. L’art. 6, comma 1, lett. e-ter), del d.P.R. n. 380 del 2001 colloca i locali tombati tra le opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni, riferendosi a vuoti strutturali privi di autonoma funzione edilizia. La lett. A.15 dell’Allegato A al d.P.R. n. 31 del 2017 riguarda interventi nel sottosuolo che non modificano la morfologia del terreno, secondo la relazione illustrativa limitati a piccoli interventi locali e di allaccio. Nessuna delle due norme esprime la regola per cui la rilevanza del volume potrebbe sempre essere neutralizzata rendendolo inaccessibile.
La mera chiusura fisica non equivale a rimozione, ottenibile solo con la demolizione o il riempimento; permane uno spazio chiuso e stabilmente configurato (Cons. Stato, sez. II, n. 5918 del 2025), e la rilevanza volumetrica prescinde dall’accessibilità (Cons. Stato, sez. II, n. 1260 del 2025). Nel caso concreto le planimetrie della stessa società mostrano che la chiusura ha interessato anche locali al piano terra e ambienti adibiti a garage e cantine, analoghi a quelli contigui rimasti accessibili: non vuoti tecnici, ma spazi concepiti per una funzione urbanisticamente rilevante. Da qui la preclusione della sanatoria e dell’accertamento paesaggistico (Cons. Stato, sez. II, n. 9263 del 2024).
La Corte dichiara poi priva di autonoma incidenza la questione del maggior spessore di solai e muri: l’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 102 del 2014 è stato abrogato prima della domanda e la disposizione regionale richiamata, per rinvio mobile alla fonte statale, ha perso il proprio presupposto applicativo. Quanto all’art. 36-bis del d.P.R. n. 380 del 2001, l’estensione alle variazioni essenziali è stata introdotta solo in sede di conversione del d.l. n. 69 del 2024 e non era in vigore alla data dell’istanza. Infine, sul profilo idrogeologico, la natura plurimotivata del provvedimento rende dirimente l’incompletezza documentale: la relazione geotecnica allegata alla pratica strutturale non è fungibile con quella richiesta in sede idrogeologica. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.