Sei scatti stipendiali anche al congedo a domanda per il TFS (TAR Puglia n. 426 del 25.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6 bis d.l. n. 387/1987, come modificato dall’art. 21 legge n. 231/1990, spetta al personale della Polizia di Stato anche quando il collocamento in quiescenza avvenga a domanda, purché il richiedente abbia compiuto cinquantacinque anni di età e trentacinque anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione di entrambe le anzianità non ha natura decadenziale: costituisce un onere che incide soltanto sulla tempistica del collocamento a riposo. Essendo l’INPS l’unico soggetto obbligato alla corresponsione dell’indennità di buonuscita, è nei suoi soli confronti che va instaurata la controversia, senza necessità di annullamento degli atti di liquidazione, privi di valore provvedimentale in materia di giurisdizione esclusiva.

Il Fatto

I ricorrenti, tutti ex appartenenti alla Polizia di Stato, si erano congedati a domanda dopo aver compiuto i cinquantacinque anni di età e maturato oltre trentacinque anni di servizio utile contributivo. L’INPS aveva liquidato l’indennità di buonuscita senza includere nel calcolo i sei scatti stipendiali invocati ai sensi dell’art. 6 bis d.l. n. 387/1987.

Con note PEC e decreti di liquidazione l’Istituto aveva dunque escluso la maggiorazione. I ricorrenti hanno impugnato tali atti davanti al TAR Puglia, chiedendo l’accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio e la condanna dell’INPS al pagamento delle differenze economiche, oltre interessi e rivalutazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto rilevato che sia i ruoli di appartenenza sia il possesso dei due requisiti, anagrafico e contributivo, erano circostanze pacifiche: puntualmente dedotte nel ricorso per ciascun istante e non contestate dall’Istituto, secondo quanto richiesto dall’art. 64, comma 2, c.p.a.

Nel merito, il TAR ha aderito all’orientamento del Consiglio di Stato, che riconosce il beneficio a tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia, ad ordinamento civile e militare, anche se collocati in congedo a domanda (cfr. Cons. Stato, Sez. II, nn. 2879, 2985, 3909 e 10938 del 2023). Il percorso argomentativo si fonda sull’omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale del comparto difesa e sicurezza e sull’abrogazione delle previsioni che per prime avevano introdotto l’istituto, tra cui l’art. 1, comma 15 bis, d.l. n. 387/1987, abrogato dal Codice dell’ordinamento militare.

Quanto all’ambito oggettivo, la disposizione contempla due ipotesi: la cessazione dal servizio per età, inabilità o decesso e l’attribuzione dei sei scatti anche al personale che chieda il collocamento in quiescenza con i richiesti requisiti. Il termine del 30 giugno è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo e non assume natura decadenziale: rappresenta un onere per l’interessato, incidente sulla sola tempistica.

Sul piano processuale, il Collegio ha escluso la necessità di annullare le note e i decreti impugnati, privi di valore provvedimentale, vertendosi in materia di giurisdizione esclusiva e venendo in rilievo diritti soggettivi. L’INPS, unico obbligato alla corresponsione dell’indennità, è stato condannato al ricalcolo e al pagamento delle differenze economiche, con interessi legali e rivalutazione. Spese di giudizio compensate per la natura delle questioni e la presenza di orientamenti difformi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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