Il giudicato esterno copre la plusvalenza di un’unica compravendita ripartita in più annualità (Cass. civ. Sez. 5 n. 21167 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato esterno, formatosi su una sentenza che ha accertato l’insussistenza del presupposto impositivo per un determinato periodo d’imposta, spiega efficacia preclusiva anche rispetto ad accertamenti concernenti annualità diverse, allorché la fattispecie costitutiva dell’obbligazione tributaria sia unica e la diversità degli accertamenti derivi esclusivamente dall’elemento estrinseco del principio di cassa. L’efficacia del giudicato non trova ostacolo nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, poiché l’indifferenza della fattispecie costitutiva rispetto ai fatti verificatisi al di fuori dello stesso non opera riguardo agli elementi costitutivi che, estendendosi a più periodi, assumono carattere tendenzialmente permanente. La notifica del ricorso per cassazione a soggetto diverso dal procuratore costituito determina non l’inesistenza ma la nullità della notificazione, sanabile ex art. 291 c.p.c. o con la costituzione della parte destinataria.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento con il quale tassava la plusvalenza realizzata da un contribuente, comproprietario di un immobile, a seguito della vendita del terreno a una società. La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo l’ammontare della plusvalenza tassabile. La Commissione tributaria regionale, adita in appello dall’Amministrazione, escludeva la sussistenza del presupposto di cui all’art. 67, comma 1, lett. b, TUIR, trattandosi di fondo già edificato al momento della compravendita.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, deducendo la violazione della norma citata. Il contribuente resisteva con controricorso ed eccepiva, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per nullità della notifica e, nel merito, l’avvenuta formazione di un giudicato esterno su una sentenza della CTP che aveva annullato gli avvisi di accertamento, emessi nei confronti di tutti i comproprietari per le annualità successive, relativi alla medesima compravendita.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato l’eccezione di inammissibilità del ricorso, rigettandola. Ha chiarito che la notifica del ricorso per cassazione a un soggetto diverso dal difensore costituito non comporta l’inesistenza ma la nullità dell’atto, sanabile ai sensi dell’art. 291 c.p.c. con la rinnovazione o con la costituzione della parte destinataria, come avvenuto tramite il deposito del controricorso.
Nel merito, la Corte ha accolto l’eccezione di giudicato, rilevando come la sentenza della CTP, passata in giudicato, riguardasse i ricorsi proposti da tutti i comproprietari del fondo per le plusvalenze relative agli anni 2012-2014, concernenti il medesimo atto di compravendita del 2009. Ha sussunto la fattispecie nel principio di diritto enunciato da Cass. n. 8291/2025, secondo cui, in tema di giudicato esterno, l’accertamento compiuto su una questione fondamentale comune a due cause preclude il riesame in relazione al medesimo rapporto giuridico.
La Corte ha precisato che questa efficacia non trova ostacolo nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, perché la fattispecie costitutiva dell’obbligazione era unica, derivando dal medesimo negozio giuridico, mentre la diversità degli accertamenti dipendeva esclusivamente dal principio di cassa. Ha richiamato a sostegno anche Cass. n. 28030/2024, secondo cui il giudicato relativo ad un’annualità coinvolge le altre quando la questione è identica e divergono solo le modalità temporali di imputazione.
La Corte ha quindi rigettato il ricorso dell’Amministrazione, condannandola al pagamento delle spese processuali. Il rilievo del giudicato è stato ritenuto consentito in sede di legittimità in quanto formatosi dopo il deposito della sentenza impugnata.
Nota della Redazione
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