Motivo alternativo alla ricostruzione del fatto inammissibile in cassazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 15293 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, in sede di legittimità, il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione di legge in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato quando esso sia finalizzato a ottenere un’alternativa ricostruzione dei fatti, estranea al sindacato di legittimità e priva della pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.; l’obbligo di motivazione è assolto anche mediante formule sintetiche quali «pena congrua» o «pena equa», mentre una spiegazione specifica e dettagliata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media.
Il Fatto
L’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria che ne aveva confermato la condanna. La vicenda riguardava la titolarità di una Postepay sulla quale erano stati effettuati i versamenti oggetto del profitto illecito, conseguito mediante l’inganno della persona offesa che confidava nell’affidabilità dell’annuncio di vendita.
Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto contestato; con il secondo motivo contestava la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; con il terzo motivo censurava la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nell’esaminare il primo motivo, ha ritenuto che la dedotta violazione di legge sull’elemento soggettivo non fosse consentita in sede di legittimità, in quanto finalizzata a ottenere un’alternativa ricostruzione dei fatti avulsa da una pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito. La Corte territoriale aveva esplicitato con corretti argomenti logici e giuridici le ragioni del proprio convincimento, evidenziando come per la Postepay, sulla quale erano stati effettuati i versamenti, non fosse stata presentata alcuna denuncia di furto o smarrimento: circostanza da cui la Corte ha desunto la consapevolezza dell’imputato rispetto al conseguimento dell’ingiusto profitto.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura relativa al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La Corte territoriale, nell’esercizio del potere discrezionale che le è proprio, aveva escluso la sussistenza dei presupposti con motivazione esente da vizi logici e conforme al dato normativo, valorizzando le modalità della condotta dell’imputato, già gravato da precedenti, che aveva fraudolentemente approfittato delle circostanze della vendita per ingannare la persona offesa, con una condotta connotata da particolare insidiosità.
Il terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è stato considerato manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è sufficiente che il giudice utilizzi espressioni quali «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento» per assolvere all’obbligo di motivazione; una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media.
La Corte ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 132 c.p. – Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena