Assegno sociale: l’omessa richiesta di mantenimento non esclude lo stato di bisogno ma deve esserne provata l’effettiva mancanza di redditi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22289 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di assegno sociale ex art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, il requisito dello stato di bisogno deve essere accertato con riferimento al reddito effettivamente percepito dal richiedente, e non a redditi potenziali. L’omessa richiesta di mantenimento al coniuge separato non è di per sé equiparabile all’assenza di uno stato di bisogno, ma resta onere del richiedente dimostrare l’effettiva mancanza di redditi e l’incapienza dell’obbligato. Ai fini del computo reddituale, concorrono alla formazione del reddito anche gli assegni di mantenimento per i figli, ancorché esenti da imposta.
Il Fatto
La ricorrente aveva chiesto di ottenere, dal giugno 2014, l’assegno sociale ex art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, lamentando di non aver più percepito dal 2009 la quota di assegno di mantenimento dovutale dall’ex coniuge. Il giudice di primo grado rigettava la domanda, rilevando che la richiedente non aveva provato la mancata percezione dell’assegno, non avendo agito giudizialmente per ottenerme il pagamento e avendo rinunciato alla prova testimoniale. La Corte d’appello confermava la sentenza, ritenendo che l’assegno di mantenimento dovesse essere incluso nel reddito, che la rinuncia a far valere il proprio credito non fosse giustificata e che la documentazione prodotta non fosse sufficiente a dimostrare lo stato di bisogno.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso, ritenendo che il primo motivo fosse generico e infondato. Ha ricordato il principio per cui l’omesso esame di documenti non integra il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. qualora il giudice di merito abbia comunque espresso una valutazione, ancorché negativa, sulla loro rilevanza, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014.
La Corte ha poi precisato che il diritto all’assegno sociale richiede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo, desunto dall’assenza o insufficienza dei redditi percepiti, e che l’omessa richiesta di mantenimento al coniuge separato non può essere equiparata all’assenza dello stato di bisogno, come già affermato con l’ordinanza n. 14513/2020. Tuttavia, l’accertamento compiuto dal giudice di merito, che ha escluso lo stato di bisogno per la mancata prova dell’incapienza dell’obbligato e per la presunta autoriduzione della quota di assegno destinata ai figli senza un provvedimento giudiziario, è un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato la lett. dell’art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, secondo cui alla formazione del reddito concorrono anche gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile e, in base all’ordinanza n. 30567/2019, anche le entrate esenti da imposta, come gli assegni di mantenimento per i figli, contribuiscono alla base reddituale. Infine, in relazione al terzo motivo, la Corte ha ribadito che la confessione stragiudiziale resa a un terzo, diversa dalla parte, non ha valore di prova legale ma è liberamente apprezzabile dal giudice, come sancito dall’art. 2735 c.c. e dalla giurisprudenza di legittimità.
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