Titoli di preferenza valutabili anche se non dichiarati nella domanda (Cons. Stato n. 9667 del 03.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
I titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del d.P.R. n. 487/1994 sono valutabili anche se non dichiarati nella domanda di partecipazione, purché posseduti alla data di scadenza del bando ed esibiti nei termini previsti dalla lex specialis, in caso di superamento delle prove selettive. Essi non sono oggetto di esame da parte della commissione giudicatrice, ma rilevano al momento della redazione della graduatoria di merito, operando esclusivamente in funzione di superamento delle situazioni di parità. La previsione del bando che impone l’indicazione del titolo già nella domanda non è di ostacolo alla successiva valutazione, salvo che essa escluda espressamente la valutazione in caso di omissione. La disciplina dei titoli di merito, valutati dalla commissione prima della correzione degli elaborati ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 487/1994, non è estensibile ai titoli di preferenza.

Il Fatto

Il candidato aveva partecipato al concorso pubblico per esami bandito da Roma Capitale per venti posti di Funzionario Avvocato. Nel compilare la domanda di partecipazione aveva barrato la casella “NO” in corrispondenza del possesso di titoli di preferenza, pur essendo figlio con minore a carico.

Superata la prova orale, con collocazione al quarantesimo posto della graduatoria di merito, il candidato aveva trasmesso al Formez PA la documentazione attestante il titolo e, poco dopo, la dichiarazione sostitutiva a Roma Capitale. La graduatoria definitiva non aveva però considerato il titolo. Il TAR Lazio aveva accolto il ricorso, annullando la determinazione di approvazione nella parte di interesse. Roma Capitale ha proposto appello, sostenendo l’interpretazione letterale dell’art. 16 del d.P.R. n. 487/1994 e dell’art. 7 del bando, che richiedono l’indicazione del titolo già nella domanda.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello e condivide l’interpretazione del giudice di primo grado. La distinzione dirimente corre tra titoli di merito e titoli di preferenza. I primi sono valutati dalla commissione dopo le prove scritte e prima della correzione degli elaborati, donde la necessità della loro indicazione nella domanda. I secondi, invece, non sono oggetto di esame della commissione: vengono in rilievo solo al momento della redazione della graduatoria di merito, quando più candidati conseguano il medesimo punteggio.

Da ciò deriva che la previsione del bando che impone l’onere di indicare il titolo nella domanda non contrasta con il principio di non aggravamento del procedimento amministrativo, ma va coordinata con la funzione propria dei titoli di preferenza. Poiché essi non possono essere valutati prima della formazione della graduatoria, la loro considerazione successiva non lede la par condicio tra i candidati.

Il Collegio esamina quindi l’art. 7 del bando, che richiede la dichiarazione dei titoli “già dichiarati nella domanda”. Ritiene che il semplice inciso non sia sufficiente a impedire la valutazione del titolo pacificamente posseduto, in assenza di una previsione che sanzioni espressamente l’omessa comunicazione con la perdita del titolo. Nella specie il candidato aveva trasmesso la documentazione nel rispetto del termine perentorio di quindici giorni dall’espletamento della prova orale e aveva poi inviato la dichiarazione sostitutiva.

La sentenza appellata merita dunque conferma per avere annullato la determinazione di mancata valutazione. L’appello è respinto. Nessuna statuizione sulle spese nei confronti dell’appellato, non costituito; compensazione con il Formez PA.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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