Transazione tra le parti determina cessazione della materia del contendere (Cons. Stato n. 9442 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta definizione transattiva della controversia, comunicata dalle parti mediante istanza congiunta ritualmente depositata, determina la cessazione della materia del contendere in grado di appello. Il giudice amministrativo dà atto della carenza sopravvenuta di interesse alla decisione e non procede all’esame dei motivi di gravame. La declaratoria di cessazione non presuppone l’accertamento della fondatezza dell’appello, ma solo la verifica dell’avvenuta composizione degli interessi sostanziali. In ragione dell’esito e dei motivi della sopravvenienza, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.

Il Fatto

Una società agricola ha impugnato davanti al TAR Campania la deliberazione presidenziale con cui il Consorzio di bonifica del Sannio Alifano aveva approvato i ruoli di contribuenza per l’anno 2021, limitatamente alla contribuenza irrigua, unitamente alla nota interna e alle deliberazioni consortili presupposte in materia di bilancio di previsione. Il ricorso era affidato a censure di difetto di motivazione, eccesso di potere e violazione del piano di classifica per il riparto della contribuenza.

Con sentenza n. 4727 del 13 luglio 2022 il TAR Campania ha respinto il ricorso, compensando le spese. La società ha proposto appello al Consiglio di Stato, articolando due motivi di error in iudicando. Il Consorzio si è costituito chiedendo il rigetto. In pendenza del giudizio le parti hanno depositato un’istanza congiunta di definizione per cessazione della materia del contendere, avendo raggiunto un accordo transattivo satisfattivo per entrambe.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto che le parti, con istanza congiunta depositata il 25 luglio 2025, hanno comunicato di aver raggiunto un accordo transattivo idoneo a soddisfare reciprocamente i rispettivi interessi. La società appellante, con note dell’11 settembre 2025, ha chiesto la decisione sulla base degli atti e dell’istanza di declaratoria, confermando l’intesa anche sulla compensazione delle spese.

Su questa base il Consiglio di Stato rileva che la controversia è stata composta in via stragiudiziale. La sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia preclude l’esame nel merito dei motivi di appello. Il giudice non è chiamato a verificare la fondatezza delle censure proposte avverso la sentenza del TAR, poiché l’oggetto del contendere si è esaurito nell’accordo.

La decisione si fonda sul principio per cui la cessazione della materia del contendere consegue alla dimostrazione dell’avvenuta soddisfazione degli interessi sostanziali dedotti in giudizio. Nel caso di specie l’accordo transattivo, intervenuto tra la società contribuente e il Consorzio, ha reso superflua ogni ulteriore statuizione sul merito dell’impugnazione.

Quanto alle spese del grado di appello, il Collegio ne dispone la compensazione, ravvisando giusti motivi nella natura transattiva della definizione e nell’assenza di una parte soccombente in senso tecnico. La pronuncia ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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