Cittadinanza: il precedente penale non basta senza valutazione complessiva dell’integrazione (Cons. Stato n. 9443 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riconoscimento della cittadinanza ai sensi dell’art. 9 legge n. 91/1992, l’Amministrazione esercita un’ampia discrezionalità, ma non può fondare il diniego su un giudizio sommario e incompleto, ristretto alla mera considerazione di un fatto risalente, per quanto penalmente sanzionato. Il precedente penale che non integra una causa di ostatività automatica ex art. 6 legge n. 91/1992 non è idoneo, da solo, a precludere la concessione: occorre una valutazione in concreto del disvalore della condotta, della pena irrogata e del percorso di integrazione, declinato sui legami familiari, sull’attività lavorativa e sul radicamento territoriale. La motivazione che si limiti a rilevare in modo acritico la pendenza, con espressioni stereotipate, è affetta da difetto istruttorio e motivazionale. Il criterio della assoluta irreprensibilità morale è antistorico e umanamente inesigibile.

Il Fatto

La ricorrente, cittadina straniera, presenta nel 2015 domanda di cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992. Il Ministero dell’interno la rigetta con provvedimento del 17 gennaio 2019, valorizzando una condanna per art. 483 cod. pen. riportata nel 2014 e ritenendola indice di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale.

La straniera impugna davanti al TAR Lazio, deducendo eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, oltre alla violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990. Sostiene che l’Amministrazione non ha atteso gli esiti della riabilitazione pendente, della quale era stata informata. Il TAR, con sentenza n. 13359/2023, respinge il ricorso, ritenendo legittimo il diniego e irrilevante la riabilitazione sopravvenuta. Propone appello la cittadina.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato richiama anzitutto il dato fattuale: la condanna ha inflitto quattro mesi di reclusione, sospesi condizionalmente e con il beneficio della non menzione, per aver falsamente denunciato lo smarrimento della carta di circolazione, in realtà sottoposta a sequestro amministrativo.

Il reato non soddisfa i requisiti dell’art. 6 legge n. 91/1992 ai fini dell’ostatività automatica: non rientra tra i delitti contro la personalità dello Stato, né tra i delitti non colposi puniti con pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni, essendo sanzionato con la reclusione fino a due anni. Il Collegio censura l’Amministrazione per aver attribuito al fatto accenti di gravità e allarme sociale ingiustificati, omettendo radicalmente ogni considerazione sul radicamento socio-lavorativo e familiare documentato.

Il percorso argomentativo si fonda sulla giurisprudenza di Sezione: l’Amministrazione non può limitarsi a un giudizio superficiale su un fatto risalente, senza contestualizzarlo in una disamina che tenga conto dei legami familiari, dell’attività lavorativa, del reale radicamento territoriale e della complessiva condotta (Cons. Stato, sez. III, n. 4681 del 2023; Cons. Stato, sez. III, n. 1823 del 2025).

Il Collegio richiama l’indirizzo che esclude un criterio di assoluta irreprensibilità morale: un simile parametro renderebbe impossibile ottenere la cittadinanza per il solo fatto di aver commesso un reato, prescindendo dalla valutazione in concreto della pericolosità e del percorso di integrazione, con irragionevole chiusura della collettività nazionale.

Ne consegue il difetto istruttorio e motivazionale: l’Amministrazione avrebbe dovuto dar conto delle ragioni per cui quel singolo fatto, pur non ostativo ipso iure, risultasse comunque preclusivo. Non basta la rilevazione acritica della pendenza nella sua asettica storicità. L’appello è accolto, la sentenza riformata, il ricorso di primo grado accolto e il provvedimento annullato, fatti salvi i successivi tratti di riedizione del potere; spese del doppio grado compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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