Transazione e mancata contestazione: valutazione rimessa al giudice di merito (Cass. civ. Sez. 1 n. 9533 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di transazione, la relativa stipulazione richiede la forma scritta solo ad probationem, salvo che riguardi i rapporti di cui all’art. 1350, n. 12, c.c.. L’accertamento in ordine alla sussistenza di una contestazione ovvero di una non contestazione, integrando un’attività di interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione ai sensi del novellato art. 115 c.p.c.. L’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. costituisce strumento istruttorio residuale, subordinato alle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 119 c.p.c., e il suo mancato esercizio è espressione di facoltà discrezionale del giudice di merito, non sindacabile per violazione di norma di diritto. La conclusione di un accordo transattivo, ove specificamente contestata, non può essere desunta da un atto meramente interno quale una delibera sociale, neppure valorizzabile come principio di prova per iscritto.
Il Fatto
La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, confermando la decisione del Tribunale di Livorno, l’aveva condannata alla restituzione, in favore della società A.AM.P.S. Azienda Ambientale di Pubblico Servizio s.p.a., della somma di euro 1.087.758,93, a titolo di indebite annotazioni su un conto corrente bancario. Il giudice di merito aveva accertato la mancanza, nel contratto di apertura di credito, dell’indicazione dei tassi di interesse applicati al fido e della commissione sull’accordato, procedendo al ricalcolo delle annotazioni mediante applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 t.u.b..
La banca ricorrente affidava l’impugnazione a un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1326 e 1967 c.c., nonché degli artt. 115 e 210 c.p.c., per aver la Corte territoriale escluso la conclusione di un accordo transattivo tra le parti, in assenza di prova scritta, benché l’allegazione non fosse stata oggetto di contestazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condividendo la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.. La censura della ricorrente risultava, infatti, diretta a sindacare l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, secondo cui la stipula della transazione non era desumibile dalla delibera del 29 agosto 2019 della banca, trattandosi di atto meramente interno, diverso dalla proposta transattiva che si assumeva formulata dalla controparte.
Quanto alla dedotta violazione del principio di non contestazione, la Corte ha precisato che, nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., la mancata contestazione specifica produce l’effetto della relevatio ab onere probandi. Tuttavia, spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza e il valore di una condotta di non contestazione dei fatti allegati dalla controparte. L’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero di una non contestazione, rientrando nell’interpretazione dell’atto della parte, è funzione del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione, vizio che nel caso di specie non era stato dedotto.
La Corte ha, altresì, escluso che la mancata adozione dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. potesse integrare una violazione di norma di diritto. L’ordine di esibizione, infatti, è subordinato alle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 119 c.p.c. e all’art. 94 disp. att. c.p.c., costituendo uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile solo in caso di impossibilità di acquisire la prova con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio. Il mancato esercizio di tale facoltà discrezionale non è, quindi, sindacabile in sede di legittimità.
Infine, la Corte ha ritenuto non concludente la doglianza vertente sul mancato riconoscimento del valore di principio di prova alla delibera sociale, rilevando che, trattandosi di transazione, l’esistenza di un principio di prova per iscritto sarebbe risultata ininfluente ai fini dell’accoglimento di un’istanza di prova testimoniale, ai sensi dell’art. 2725 c.c. Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente sia al pagamento delle spese di lite sia alla sanzione pecuniaria ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., come previsto per il giudizio definito in conformità della proposta.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1326 c.c. – Conclusione del contratto
- Art. 1350 c.c. – Atti che devono farsi per iscritto
- Art. 1967 c.c. – Prova
- Art. 2725 c.c. – Atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la forma scritta
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
- Art. 118 c.p.c. – Ordine d'ispezione di persone e di cose
- Art. 119 c.p.c. – Imposizione di cauzione
- Art. 210 c.p.c. – Ordine di esibizione alla parte o al terzo
- Art. 380-bis c.p.c. – Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati
- Art. 117 TUB – Contratti