Concorso tra corrispondenza tra chiesto e pronunciato e mancata conciliazione giudiziale (Cass. civ. Sez. 1 n. 9535 del 14.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, sancito dall’art. 112 cod. proc. civ., non è violato quando il giudice di merito rigetta la domanda volta ad ottenere la ratifica di una conciliazione giudiziale e, lungi dal pronunciare ultra petita, accoglie l’appello incidentale. La censura di violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è inammissibile quando si risolve in una critica alla valutazione delle prove, attività consentita dall’art. 116 cod. proc. civ., e non nella denuncia dell’utilizzo di prove non introdotte dalle parti. La dedotta violazione degli artt. 1343, 1344 e 1414 cod. civ. è inammissibile quando la censura sia totalmente versata in fatto, risolvendosi nella sollecitazione a rivedere il giudizio di merito.

Il Fatto

La società, promissaria acquirente di quote sociali, aveva agito in giudizio per ottenere la dichiarazione di nullità del contratto preliminare e l’accertamento dell’insussistenza del proprio inadempimento, oltre alla condanna dei promittenti venditori alla restituzione delle somme versate a titolo di acconto. Il Tribunale aveva condannato i convenuti alla restituzione di una somma maggiore, qualificando il recesso come produttivo degli effetti della risoluzione. La Corte di appello, escluso il perfezionamento di un accordo conciliativo, aveva rideterminato l’importo restitutorio in misura minore, ritenendo che parte della somma fosse stata convertita in caparra confirmatoria. Avverso tale decisione la società propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

La S.C. ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, con il quale si deduceva la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.. Il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato risulta violato solo quando il giudice attribuisce un bene non richiesto o pone a fondamento della decisione elementi estranei alla materia del contendere. Nel caso di specie, la corte territoriale aveva integralmente disatteso la domanda di ratifica dell’accordo conciliativo e, accogliendo l’appello incidentale, si era mantenuta nei limiti delle domande proposte.

Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità. Il ricorrente non aveva specificato le norme di legge violate, né il punto e il modo in cui il giudice di merito se ne fosse discostato, limitandosi a contrapporre una diversa interpretazione degli atti. Il richiamo all’art. 12 delle preleggi e alle regole di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. risultava generico, senza l’indicazione dei canoni che si assumevano violati.

Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile, in quanto estraneo all’ambito degli artt. 1343, 1344 e 1414 cod. civ. La censura era interamente versata in fatto, risolvendosi nella sollecitazione a riesaminare l’accertamento del giudice di merito in ordine alla natura simulata della compravendita di quote, senza prospettare una vera questione di violazione di legge.

La Corte ha infine disatteso le contestazioni formulate in memoria, rilevando come la deduzione sull’avvenuta accettazione della proposta conciliativa poggiasse su un assunto fattuale smentito dall’accertamento della corte territoriale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., essendo il giudizio definito in conformità della proposta di definizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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