Transito nei ruoli civili della Difesa (TAR Puglia n. 1474 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che determina la sede di prima assegnazione del personale militare transitato nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa non è sottratto al sindacato del giudice amministrativo, perché il transito non equivale a una nuova assunzione e postula la continuità del rapporto di impiego. L’esigenza di ripianare le carenze organiche è prevalente sull’interesse privato del dipendente, ma impone una motivazione espressa, univoca e comprensibile ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990. I criteri dell’Annesso 2 vanno letti sistematicamente con il resto della circolare e degli altri Annessi, valorizzando le possibilità di deroga per gravi situazioni personali e per esigenze di elevata protezione sociale. Il difetto di istruttoria e di motivazione sulla sede comporta l’annullamento dell’atto in parte qua, con obbligo di riedizione del potere secondo le prescrizioni conformative del giudice.
Il Fatto
Il ricorrente, arruolato nella Marina Militare, viene giudicato dalla competente Commissione Medica Ospedaliera permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato e idoneo all’impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile della Difesa. Chiede quindi di transitare in tali aree. Nel relativo procedimento impugna davanti al TAR Puglia la determinazione con cui la Direzione Generale per il Personale Civile respinge la domanda sulla sede di prima assegnazione e ne individua una diversa, non insistente nella regione di ultimo servizio.
Lo stesso Tribunale annulla quel provvedimento per difetto di motivazione e di istruttoria. In esecuzione, l’Amministrazione adotta un nuovo provvedimento di identico contenuto, che conferma la sede lontana dal nucleo familiare e dal luogo di cura. Da qui il nuovo ricorso, articolato in quattro censure: elusione del giudicato, violazione dell’art. 930 d.lgs. n. 66/2010 e del d.m. 18 aprile 2002, difetto di istruttoria e di motivazione, disapplicazione della circolare ministeriale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina per primo il vizio di elusione del giudicato e lo ritiene infondato. Quando l’annullamento giurisdizionale dipende da difetto di motivazione o di istruttoria, all’Amministrazione resta un ampio spazio per riesercitare la propria attività valutativa. Nella specie manca uno sviamento manifesto diretto ad aggirare le prescrizioni del giudicato, come conferma il riferimento a Cons. Stato sez. V n. 4207 del 2025 e a Cons. Stato n. 1402 del 2016 e n. 8050 del 2023.
Passando alle censure connesse, il Tribunale ricostruisce il quadro normativo: l’art. 930 cod. ord. mil., che demanda a un decreto ministeriale le modalità del transito; il d.m. 18 aprile 2002, che nulla precisa sulla sede di prima assegnazione; la circolare ministeriale del 25 luglio 2023 che, all’art. 7, ancora la determinazione della sede alle esigenze funzionali delle Forze Armate. L’Annesso 2, applicabile alla Marina, considera prioritarie tali esigenze ma ammette deroghe per documentate e gravi situazioni personali e per particolari esigenze di elevata protezione sociale.
Il Collegio ritiene che l’interesse pubblico alla distribuzione del personale sul territorio sia in generale prevalente su quello privato del dipendente. Tuttavia una motivazione espressa e convincente resta necessaria ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, tanto più perché questi atti incidono in modo drastico sulla vita di persone con problemi di salute, con famiglia e retribuzioni non elevate. Il transito non è una nuova assunzione: esso postula la continuità del rapporto e resta sindacabile, secondo il richiamo a Cons. Stato n. 8136 del 2022. Il TAR Lazio, con la sentenza n. 9606 del 2025, ha già chiarito che le difficoltà economiche possono integrare le esigenze di protezione sociale.
Lo standard motivazionale va fissato interpretando l’Annesso 2 non atomisticamente, ma in rapporto all’intera circolare e agli Annessi riferibili alle altre Forze Armate, per evitare ingiustificate disparità. La lettura sistematica valorizza le possibilità di deroga e circoscrive il ripianamento delle carenze alle posizioni effettivamente libere, senza comprimere l’interesse a privilegiare la sede di ultimo servizio o quelle prossime. La nota ministeriale del 5 giugno 2024, applicabile secondo il principio del tempus regit actum, conferma questa linea ermeneutica.
Gli atti impugnati risultano perciò inidoneamente motivati: non danno conto della effettiva necessità di quella sede né dell’inesistenza di opzioni meno penalizzanti. Il ricorso è accolto nei limiti di cui in motivazione, con annullamento in parte qua e obbligo di riedizione del potere secondo le prescrizioni conformative. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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