Indennità di prima sistemazione solo con mutamento anagrafico della residenza (TAR Sardegna n. 304 del 11.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’indennità di prima sistemazione prevista dall’art. 21 l. n. 836/1973, come adeguata dalla l. n. 417/1978 e modificata dall’art. 4, comma 44, l. n. 183/2011, è dovuta esclusivamente nel caso di effettivo mutamento della residenza del dipendente a seguito del trasferimento ad altra sede permanente di servizio. L’aggettivo “effettivo” esprime la necessità di una corrispondenza biunivoca tra dato formale e dato sostanziale, e cioè che il cambio di residenza trovi riscontro nei registri anagrafici. Non è sufficiente la dimora di fatto nella località di assegnazione, ancorché documentata da contratto di locazione registrato, poiché una situazione non cristallizzata nei registri comunali non è suscettibile di oggettiva e certa verificazione. L’interpretazione restrittiva è coerente con il dato letterale e con la ratio di contenimento della spesa pubblica che sorregge la norma.
Il Fatto
Il ricorrente, magistrato ordinario nominato con D.M. 03.02.2017 e assegnato al Tribunale di una sede diversa da quella di provenienza, chiedeva alla Corte d’Appello di Cagliari la liquidazione dell’indennità di prima sistemazione ex art. 21 l. n. 836/1973. L’Ufficio giudiziario negava la corresponsione rilevando che il ricorrente non aveva trasferito la residenza nella nuova sede di servizio. Il diniego veniva confermato anche dopo il parere favorevole reso dall’Ufficio Sindacale dell’Associazione Nazionale Magistrati e un nuovo sollecito del ricorrente.
Il magistrato impugnava quindi le determinazioni dell’amministrazione davanti al TAR Sardegna, sostenendo che la residenza civilistica ex art. 43 cod. civ. vada accertata come situazione di fatto e che le risultanze anagrafiche abbiano valore meramente presuntivo. A supporto produceva dichiarazione sostitutiva e contratto di locazione registrato, deducendo la propria dimora abituale nel Comune di assegnazione. Si costituivano il Ministero della Giustizia e la Corte d’Appello di Cagliari, chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione interpretativa centrale: se l'”effettivo mutamento della residenza” richiesto dall’art. 4, comma 44, l. n. 183/2011 coincida con il dato anagrafico o con la sola dimora fattuale. Il TAR ritiene corretta la lettura dell’amministrazione resistente, che circoscrive il beneficio alle fattispecie in cui il cambio di residenza trovi formale riscontro nei registri di anagrafe.
L’argomento muove dal dato letterale. L’aggettivo “effettivo” non può essere inteso, come vorrebbe il ricorrente, nel senso di attribuire rilievo determinante alla collocazione concreta dell’abituale dimora a prescindere dal dato anagrafico. Esso esprime invece la necessità di una corrispondenza biunivoca tra il dato formale e quello sostanziale, essendo solo il primo suscettibile di immediato, oggettivo e certo riscontro. Una situazione di fatto, ancorché duratura, ma non cristallizzata nei registri, non sarebbe verificabile in modo efficace.
Il Collegio richiama la ratio della disposizione: la riforma del 2011, nel sopprimere le altre provvidenze della l. n. 836/1973 e nel mantenere solo l’indennità in esame, perseguiva una stringente azione di contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche. In tale contesto il termine usato dal legislatore va interpretato nel senso maggiormente tutelante per le risorse pubbliche, con erogazione subordinata a un cambio di residenza certificato dalla documentazione anagrafica.
La decisione si fonda anche sul precedente di legittimità citato (Cass., sez. lav., n. 18918 del 2006, confermata da Cass., sez. lav., n. 1426 del 2008), secondo cui l’istituto richiede l’effettivo mutamento della residenza o del domicilio e, in sua assenza, viene meno il presupposto di fatto dell’indennità. Viene inoltre richiamata Corte d’Appello Palermo, sez. lavoro, n. 290 del 2020, che riferisce il termine residenza all’abituale dimora risultante dai registri anagrafici.
Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato. La natura del giudizio e i profili di obiettiva incertezza interpretativa giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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