Distanze violate e nuovo titolo confermativo integrano elusione del giudicato (TAR Calabria n. 1220 del 30.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Quando due giudizi tra le stesse parti vertono sul medesimo rapporto giuridico e uno di essi è definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto su un punto fondamentale comune alle due cause, premessa logica del dispositivo, preclude il riesame della medesima questione. L’amministrazione è tenuta a dare piena esecuzione al giudicato e non può introdurne una modifica della portata conformativa mediante una difforme qualificazione della natura giuridica degli atti. In tema di distanze legali, rileva qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità e dell’immobilizzazione rispetto al suolo: il rilascio di un permesso di costruire in variante che riconfermi la presenza di manufatti in contrasto con le distanze accertate integra violazione del giudicato, da cui deriva la nullità del provvedimento.

Il Fatto

I ricorrenti hanno impugnato il permesso di costruire in variante n. 685/2023, rilasciato dal Comune di Castrovillari per la realizzazione di un piccolo locale interrato da adibire a cantina e locale di sgombero, utile a conseguire una superficie interrata superiore ai due terzi del totale. Il titolo è stato rilasciato sul presupposto che l’abuso rilevato nel 2012 riguardasse un parametro edilizio rientrante nella norma con i lavori così autorizzati.

La vicenda si colloca in un contenzioso risalente. Una prima sentenza del 2013, passata in cosa giudicata, ha accertato l’obbligo del Comune di portare a compimento il procedimento repressivo degli abusi, sfociato in un’ordinanza di demolizione del 2012, mai eseguita. Una seconda sentenza del 2019 ha annullato un precedente permesso in variante, accertando che gli edifici violano le distanze legali dal confine. I ricorrenti deducono la violazione o elusione del giudicato, oltre a plurimi vizi di legittimità del nuovo titolo.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale richiama il principio secondo cui il giudicato copre anche i punti fondamentali comuni a cause diverse, quali premesse logiche del dispositivo, con richiamo a Cass. Civ., Sez. Un., n. 13916/2006 e n. 26482/2007. Rispetto alla sentenza passata in giudicato l’amministrazione non può introdurre una modifica della portata conformativa fondata su una difforme qualificazione degli atti, che semmai avrebbe potuto essere prospettata in appello (TAR Lazio, Sez. I-bis, n. 10489/2016).

Su queste basi il Collegio ritiene fondato il primo, assorbente motivo. La sentenza del 2019, pur limitandosi ad annullare il precedente titolo in variante, ha accertato con efficacia di giudicato che i due edifici violano le distanze legali. Rileva, a tali fini, qualsiasi opera non completamente interrata con i caratteri della solidità e dell’immobilizzazione rispetto al suolo, secondo il principio già espresso da Cass. Sez. II n. 23843/2018.

Tale accertamento vincola il giudice e il Comune. Quest’ultimo non può sottrarsi all’obbligo di conformazione al dictum attraverso la tesi difensiva fondata sulle norme tecniche di attuazione del PRG, che escluderebbero dal computo della superficie coperta e delle distanze il locale interrato. Il rilascio del titolo in variante senza la preventiva demolizione dei manufatti contrastanti con le distanze, anzi con riconferma della loro presenza, integra violazione del giudicato.

Da ciò deriva la nullità del provvedimento, che il Tribunale dichiara accogliendo il ricorso. La declaratoria è circoscritta all’unico atto effettivamente lesivo, il permesso in variante, e non si estende agli atti endoprocedimentali. Le spese seguono la soccombenza e sono poste in solido a carico del Comune e dei controinteressati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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