Motivazione stereotipata INPS non regge su limite un terzo CIGO (TAR Lombardia n. 235 del 21.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che respinge la domanda di CIGO per superamento del limite di un terzo delle ore lavorabili nel biennio mobile deve fondarsi su un accertamento concreto del presupposto ostativo. È illegittimo il diniego che si limiti a una motivazione stereotipata, adottata in assenza dei dati necessari e senza dare conto degli elementi documentali e di fatto presi in considerazione. L’INPS, ricevuta l’istanza e i flussi disponibili, deve acquisire i dati rilevanti e, se del caso, disporre un supplemento istruttorio, secondo quanto previsto dall’art. 11 del D.M. n. 95442 del 15.04.2016. L’annullamento comporta l’obbligo di riesame dell’istanza all’esito di un completo inserimento di tutti i dati, con qualsiasi modalità idonea allo scopo, anche cartacea.
Il Fatto
La società ricorrente opera nel settore della distribuzione automatica di alimenti e bevande, con unità produttiva in provincia di Bergamo. Dopo la fase emergenziale, il comparto registra ancora un calo dei consumi. In data 16.07.2021 la società presenta istanza di CIGO per tre dipendenti dell’unità produttiva, per tredici settimane, allegando relazione tecnica e verbale di accordo sindacale.
A seguito di richieste di integrazione documentale, l’INPS respinge la domanda con provvedimento del 17.03.2022, rilevando il superamento del limite di un terzo delle ore lavorabili nel biennio. La società propone istanza di autotutela, non riscontrata, e impugna il diniego davanti al giudice amministrativo, deducendo la carenza di motivazione, l’illogicità manifesta e l’impossibilità matematica del superamento del limite. L’INPS si costituisce chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso. Dalla documentazione in atti risulta che la società impiegava 119 unità lavorative presso l’unità produttiva. La richiesta riguarda tre dipendenti, per un monte ore complessivo di 1.188 ore, enormemente inferiore al monte ore stimato per tutti i lavoratori della sede, pari a circa 161.269,33 ore.
La ragione del diniego trae origine, in realtà, da problemi di acquisizione dei dati riguardanti i lavoratori interessati. L’INPS avrebbe dovuto acquisire le informazioni attraverso i flussi Uniemens dei sei mesi precedenti l’inizio del periodo richiesto. Le difficoltà istruttorie emergono dallo scambio di comunicazioni tra un incaricato della società e una funzionaria dell’ente.
Il Collegio rileva che, nonostante l’adempimento da parte della società, che ha inviato i flussi in modalità parziale e frazionata secondo le indicazioni ricevute, l’amministrazione adotta il diniego sulla base del presunto superamento del limite. L’istituto previdenziale non ha quindi accertato in concreto il motivo ostativo: esso è il risultato di un accertamento compiuto in assenza di dati, con conseguente motivazione stereotipata.
Il provvedimento è illegittimo per motivazione insufficiente, mancando un’esauriente disamina delle ragioni ostative al positivo riscontro della richiesta, tale da consentire il controllo e la difesa in sede giurisdizionale, secondo l’insegnamento di Consiglio di Stato sez. III n. 11260 del 22.12.2022. L’ente avrebbe dovuto dare conto di quanto concretamente accertato, in base all’art. 11 del D.M. n. 95442 del 15.04.2016, e, se del caso, disporre l’integrazione istruttoria prevista dal comma 2 della stessa disposizione.
Il diniego viene pertanto annullato, con obbligo per l’amministrazione di procedere a un riesame dell’istanza all’esito del completo inserimento dei dati rilevanti. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 3.000,00 euro, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.