Transito ai ruoli civili Difesa: assegnazione da motivare bilanciando esigenze personali (TAR Puglia n. 1519 del 14.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di transito del personale militare giudicato non idoneo al servizio incondizionato nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, la determinazione della sede di prima assegnazione non può fondarsi sul solo criterio della copertura delle carenze organiche. L’Amministrazione è tenuta a motivare in modo espresso e comprensibile sulla effettiva necessità della sede prescelta e sulla inesistenza di opzioni diverse e meno penalizzanti per il dipendente. I criteri dell’Annesso 2, che prevedono possibilità di deroga per documentate e gravi situazioni personali e per particolari esigenze di elevata protezione sociale, vanno letti sistematicamente e non atomisticamente, in rapporto ai contenuti dell’intera circolare e degli annessi riferibili alle altre Forze Armate. Il transito non è assimilabile a una nuova assunzione e postula la continuità del rapporto di impiego: gli atti che individuano la sede sono pertanto sindacabili dal giudice amministrativo e soggetti allo standard motivazionale dell’art. 3 della legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il ricorrente, arruolato nella Marina Militare, veniva giudicato dalla competente Commissione Medica Ospedaliera non idoneo in modo permanente al servizio incondizionato e idoneo all’impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa. Nel relativo procedimento di transito la Direzione Generale per il Personale Civile respingeva la sua domanda relativa alla sede di prima assegnazione e ne individuava una diversa, non insistente nella regione di ultimo servizio.
Il ricorrente impugnava quindi davanti al TAR Puglia il provvedimento del Ministero della Difesa – Persociv del 20.03.2024, di assegnazione presso lo Stato Maggiore della Marina in Roma, nonché il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza in autotutela del 25.03.2024 finalizzata al riesame dell’assegnazione presso enti ubicati nelle Province di Brindisi e Taranto. Il ricorso censurava l’errata applicazione dell’art. 930 d.lgs. n. 66/2010 e della circolare ministeriale sui criteri di determinazione della sede, oltre al difetto di motivazione e all’eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 930 del Codice dell’Ordinamento Militare, il D.M. 18 aprile 2002, che affida il transito al Direttore generale per il personale civile senza precisare le modalità di individuazione della sede, e la circolare n. 51229 del 25 luglio 2023, che all’art. 7 rinvia agli Annessi. L’Annesso 2, applicabile al personale della Marina, dopo aver affermato la priorità delle esigenze funzionali di Forza Armata, contempla alcune ipotesi di deroga, tra cui le gravi situazioni personali e le esigenze di elevata protezione sociale.
Il Tribunale precisa che l’interesse pubblico a una funzionale distribuzione del personale sul territorio risulta in linea generale prevalente sull’interesse privato del dipendente. Ciò nonostante, una espressa e convincente motivazione resta necessaria ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, tanto più che gli atti in esame determinano nella sfera personale, familiare ed economica del dipendente un impatto di notevolissima portata, postulando la continuità del rapporto di impiego. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, II, n. 8136 del 2022.
Il TAR richiama la giurisprudenza amministrativa che ha ritenuto non pertinente la motivazione fondata sul solo interesse alla copertura delle sedi più sguarnite, ove manchi ogni contemperamento con le esigenze sanitarie, familiari e personali dell’istante. Viene altresì ribadito che il transito nei ruoli civili non è assimilabile a una nuova assunzione e che l’atto di assegnazione è sindacabile per profili di illegittimità.
Il Collegio fissa quindi lo standard motivazionale interpretando i criteri dell’Annesso 2 non atomisticamente, ma in rapporto all’intera circolare e agli annessi riferibili anche al personale delle altre Forze Armate, non emergendo ragioni per distinguere nettamente la Marina. La valorizzazione delle possibilità di deroga e la lettura dell’esigenza di ripianare le carenze organiche nel senso di coprire solo posizioni effettivamente libere, senza comprimere il meritevole interesse alle sedi di ultimo servizio o vicine, confermano tale linea ermeneutica.
Gli atti impugnati risultano pertanto inidoneamente motivati, non dando conto della effettiva necessità, per la Marina, di individuare quella determinata sede e della correlata inesistenza di opzioni diverse e meno penalizzanti. Il ricorso è accolto nei limiti di cui in motivazione, con annullamento in parte qua e obbligo di riedizione del potere secondo le prescrizioni conformative; le spese di lite sono compensate.
Nota della Redazione
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