Transito ai ruoli civili Difesa obbligo motivare sede assegnazione (TAR Puglia n. 1556 del 25.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di transito del personale militare giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell’art. 930 cod. ord. mil., la determinazione della sede di prima assegnazione non è espressione di discrezionalità assoluta. L’amministrazione deve motivare in concreto l’effettiva necessità di individuare quella specifica sede e l’inesistenza di opzioni diverse e meno penalizzanti. I criteri dell’Annesso 2 alla circolare ministeriale vanno letti sistematicamente, valorizzando le possibilità di deroga per documentate e gravi situazioni personali e per esigenze di elevata protezione sociale. L’omesso contemperamento tra interesse pubblico alla copertura delle sedi carenti e interessi sanitarie, familiari ed economici del dipendente integra difetto di motivazione e difetto di istruttoria, con conseguente annullamento e obbligo di riedizione del potere.
Il Fatto
Il ricorrente, arruolato nella Marina Militare, viene giudicato dalla competente Commissione Medica Ospedaliera non idoneo in modo permanente al servizio incondizionato e idoneo all’impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa. Chiede quindi di transitare in tali aree e di essere assegnato a una sede nella regione di ultimo servizio. L’amministrazione respinge l’istanza quanto alla sede prescelta e ne individua una diversa, non insistente nella regione di ultimo servizio.
Il dipendente impugna il provvedimento davanti al TAR Puglia, deducendo violazione della legge n. 241/1990, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, nonché falsa applicazione dell’art. 930 cod. ord. mil. e nullità della circolare ministeriale richiamata. Chiede inoltre la condanna dell’amministrazione al trasferimento in una sede compatibile con il proprio stato di salute.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 930 cod. ord. mil., l’art. 2 del D.M. 18 aprile 2002 — che non precisa le modalità di individuazione della sede di prima assegnazione — e la circolare ministeriale del 2023, con il relativo Annesso 2.
Il punto di partenza è il bilanciamento tra interessi. L’interesse pubblico a una funzionale distribuzione del personale sul territorio è in linea generale prevalente su quello privato del dipendente. Ciò non esime tuttavia l’amministrazione dall’obbligo di una motivazione espressa e comprensibile ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Il transito, infatti, non è assimilabile a una nuova assunzione, ma postula la continuità del rapporto di impiego e incide drasticamente sulla vita di persone con problemi di salute, già mature, con famiglia e retribuzioni non elevate, come ribadito da Cons. Stato, Sez. II, n. 8136 del 2022.
Il TAR richiama l’orientamento del TAR Lazio secondo cui la motivazione fondata sulla sola esigenza di copertura delle sedi più sguarnite è non pertinente, perché l’amministrazione avrebbe dovuto considerare le esigenze di salute e le difficoltà economiche dell’istante, idonee a integrare il requisito delle esigenze di elevata protezione sociale. La difesa dell’amministrazione, secondo cui il transito sarebbe un’invito contrattuale insindacabile, è infondata: il provvedimento è sindacabile per eventuali profili di illegittimità.
Il Collegio fissa quindi lo standard motivazionale, interpretando l’Annesso 2 non atomisticamente, ma in rapporto all’intera circolare e agli Annessi riferibili alle altre Forze Armate, per evitare disparità di trattamento. La lettura sistematica valorizza le possibilità di deroga e impone di intendere l’esigenza di ripianare le carenze organiche nel senso di coprire posizioni effettivamente libere, senza comprimere il meritevole interesse a privilegiare la sede di ultimo servizio o quelle prossime.
Gli atti impugnati risultano pertanto inidoneamente motivati: non danno conto della necessità effettiva della sede individuata né dell’inesistenza di alternative meno penalizzanti. Il ricorso è accolto nei limiti indicati, con annullamento in parte qua e obbligo di riedizione del potere; le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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