Validazione PEF rifiuti e legittimazione del Comune socio dell’ATO (TAR Toscana n. 1855 del 14.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune che partecipa all’assemblea dell’ATO, alla quale è trasferito l’esercizio associato della gestione integrata dei rifiuti, è legittimato a impugnare le deliberazioni dell’ente d’ambito solo quando deduca vizi che comprimono direttamente il proprio munus di componente dell’organo collegiale, come errate modalità di convocazione, violazione dell’ordine del giorno o mancata disponibilità della documentazione necessaria a deliberare consapevolmente. Le censure che investono il contenuto tecnico-economico dell’atto e le sue ricadute tariffarie non sono invece proponibili dal Comune, che agirebbe in veste surrogatoria degli utenti del servizio. La delibera di validazione dei PEF, pur inserita in un procedimento plurisoggettivo che si conclude dinanzi ad ARERA, è autonomamente lesiva e immediatamente impugnabile, perché esplica effetti esterni vincolanti sulle successive determinazioni comunali in materia di TARI. Sul piano del procedimento, la riduzione del termine di convocazione assembleare non invalida la delibera quando l’urgenza è desumibile dal quadro normativo e quando le prerogative dei componenti non risultano concretamente compromesse.

Il Fatto

Un Comune toscano impugna davanti al TAR Toscana la deliberazione con cui l’assemblea dei sindaci dell’ATO Toscana Centro ha approvato la proposta tariffaria e i PEF 2022-2025 per la gestione dei rifiuti urbani affidata a una società, unitamente agli atti presupposti e connessi. Il ricorrente aveva chiesto chiarimenti e integrazioni documentali, partecipato all’assemblea ed espresso voto contrario, adottando poi una delibera consiliare di presa d’atto del PEF con riserva di impugnativa.

Il ricorso articola cinque motivi: carenza di istruttoria e violazione del principio di leale collaborazione; illegittimità dell’incremento dei costi e dei costi da riequilibrio; errata valorizzazione dei parametri tecnici del metodo tariffario; violazione del termine statutario di convocazione dell’assemblea; questione di legittimità costituzionale delle norme che attribuiscono ad ARERA e all’ATO il potere tariffario. Resistono l’ATO, il gestore e un Comune controinteressato, che eccepiscono incompetenza territoriale e inammissibilità del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio segue l’ordine logico indicato dall’Adunanza Plenaria n. 4 del 2011, esaminando prima le questioni di rito. Respinta l’eccezione di incompetenza territoriale, il Tribunale rileva che il ricorso non investe i poteri regolatori o decisori di ARERA, bensì la procedura di validazione dei PEF di competenza dell’ATO e l’applicazione dei parametri regolatori: la competenza resta quindi radicata in Toscana ai sensi dell’art. 13 c.p.a.

Quanto all’interesse a ricorrere, la delibera impugnata è ritenuta immediatamente efficace. L’art. 7 della delibera ARERA n. 363/2021 stabilisce che, fino all’approvazione dell’Autorità, si applicano come prezzi massimi quelli determinati dall’ente territorialmente competente. La validazione assume così efficacia esterna vincolante per le successive determinazioni comunali e supera il carattere meramente endoprocedimentale.

Nel merito delle censure sul contenuto dell’atto, il Collegio condivide l’eccezione di carenza di legittimazione attiva. Il Comune ha partecipato come socio all’assemblea ed esprime censure che attengono al contenuto intrinseco della delibera, non al proprio ius ad officium. Quale ente esponenziale della collettività, non deduce pregiudizi concreti al proprio bilancio e finisce per proporre un’azione surrogatoria nell’interesse dei singoli utenti, non ammessa in un sistema di giurisdizione soggettiva. I motivi secondo e terzo sono quindi inammissibili.

I motivi primo e quarto, esaminati congiuntamente, sono infondati. La convocazione avvenne con preavviso inferiore agli otto giorni dell’art. 7 dello Statuto, ma in un contesto istruttorio ampio, con trasmissione dei dati e incontri tecnici già dal 10 maggio. L’urgenza era desumibile in re ipsa dal termine normativo per l’approvazione dei piani e delle tariffe, fissato dall’art. 3, comma 5-quinquies, del d.l. n. 228/2021 e coordinato con la proroga del bilancio di previsione. Il Comune ha comunque partecipato, esaminato gli atti e votato contro, senza offrire prova che un termine maggiore avrebbe mutato l’esito.

Il quinto motivo è dichiarato privo di rilevanza, poiché la decisione non dipende dallo scrutinio di costituzionalità e la giurisprudenza costituzionale già ammette il trasferimento associativo delle funzioni comunali. Il ricorso è pertanto in parte inammissibile e in parte respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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