Transito nei ruoli civili della Polizia di Stato (TAR Puglia n. 858 del 05.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 8 del d.P.R. n. 339/1982 prevede che l’Amministrazione debba pronunciarsi entro 150 giorni dalla ricezione dell’istanza di transito nei ruoli civili e che, in difetto, l’istanza si intende accolta. La disposizione configura dunque un’ipotesi di silenzio assenso che opera automaticamente allo spirare del termine, senza necessità di ulteriori determinazioni amministrative. Il provvedimento che, dopo l’avvenuto accoglimento tacito, revochi l’aspettativa retribuita e disponga il collocamento in pensione del dipendente è illegittimo, perché incide su un diritto già formatosi per effetto della legge. Ne consegue l’annullamento degli atti sopravvenuti e l’obbligo dell’Amministrazione di adottare i provvedimenti conseguenti, con integrale restitutio in integrum giuridica ed economica.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato, veniva giudicato in data 15 marzo 2023 permanentemente e totalmente non idoneo al servizio e contestualmente idoneo al transito nei ruoli civili delle Amministrazioni statali. Il 22 marzo 2023, entro i termini, presentava istanza di transito e dal giorno successivo veniva collocato in aspettativa retribuita in attesa della definizione della procedura.
Con decreto del 21 febbraio 2024 il Ministero dell’Interno revocava l’aspettativa a decorrere dal 1° febbraio 2024; con decreto del 26 febbraio 2024 la Prefettura lo collocava in pensione dal 1° febbraio 2024. Il ricorrente impugnava tali atti davanti al TAR Puglia, deducendo la violazione dell’art. 8 del d.P.R. n. 339/1982 per essere l’istanza già accolta per silentium. Chiedeva altresì l’accertamento dell’avvenuto accoglimento tacito e la condanna al ripristino della posizione, oltre al risarcimento in via subordinata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra l’esame sull’unico motivo articolato, incentrato sull’art. 8 del d.P.R. n. 339/1982. La norma impone all’Amministrazione destinataria dell’istanza di pronunciarsi entro 150 giorni dal ricevimento e stabilisce che, in caso di inerzia, l’istanza si intende accolta.
Il Giudice ritiene la doglianza meritevole di accoglimento. Ritiene che la portata della disposizione sia inequivocabile nel configurare un meccanismo di silenzio assenso, operante una volta spirati i 150 giorni dalla presentazione dell’istanza senza che sia intervenuto un provvedimento espresso.
Applicando tale regola al caso concreto, il TAR rileva che l’istanza era stata formulata il 22 marzo 2023 e che l’Amministrazione non aveva adottato alcun atto nel termine di legge. Ne deriva che il transito nei ruoli civili deve considerarsi accolto per silentium decorsi 150 giorni, con decorrenza individuata al 19 agosto 2023. Il Collegio osserva, inoltre, che sussistono tutti i requisiti di legge per il transito richiesto.
I provvedimenti impugnati sono perciò illegittimi e vengono annullati. L’Amministrazione è tenuta a porre in essere gli atti conseguenti alla piena restitutio in integrum e a liquidare la differenza tra le somme erogate in regime di aspettativa e gli emolumenti retributivi e contributivi che il ricorrente avrebbe percepito dalla data indicata, con interessi legali e rivalutazione fino all’effettivo soddisfo.
Il ricorso è dunque accolto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente, con condanna del Ministero al pagamento e rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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