Sopravvenuta assegnazione della sede e improcedibilità del ricorso per carenza di interesse (TAR Emilia-Romagna n. 75 del 24.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente a oggetto l’assegnazione della sede di prima destinazione del personale militare in transito nelle aree funzionali del personale civile della Difesa, la successiva assegnazione presso la sede richiesta e la stipula del conseguente contratto individuale di lavoro determinano la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il ricorso proposto avverso il provvedimento di assegnazione diviene pertanto improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. Il venir meno dell’interesse alla pronuncia di annullamento preclude l’esame del merito dei motivi, anche quando essi investano la legittimità degli atti presupposti. La declaratoria di improcedibilità costituisce pertanto l’esito fisiologico della definizione sopravvenuta del rapporto controverso.

Il Fatto

Il ricorrente, ex Primo Graduato, ha impugnato il decreto del 9 febbraio 2024 con cui il Ministero della Difesa ha disposto il transito nelle aree funzionali del personale civile della Difesa ex art. 930 del d.lgs. n. 66/2010, nella sola parte relativa all’assegnazione presso il Comando Militare Esercito “Emilia Romagna” di Bologna. Il ricorso investiva anche il verbale della riunione degli Organi Programmatori del 22 novembre 2023, la circolare applicativa del 25 luglio 2023 e la nota ministeriale del 15 febbraio 2024.

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti e il riconoscimento del diritto all’assegnazione presso una sede prossima alla propria residenza. L’istanza cautelare è stata respinta in primo grado con ordinanza assunta alla camera di consiglio del 16 aprile 2024; il Consiglio di Stato, con successiva ordinanza, l’ha accolta ai fini del riesame.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio il ricorrente ha depositato, in data 8 novembre 2024, dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse. L’Amministrazione aveva nel frattempo disposto l’assegnazione presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina ed era stato sottoscritto il relativo contratto individuale di lavoro.

Il Collegio prende atto del venir meno dell’interesse alla pronuncia di annullamento e rileva che, per effetto della nuova assegnazione, è venuto meno l’oggetto dell’accertamento giudiziale. La definizione sopravvenuta della vicenda amministrativa non lascia spazio ad alcuna utilità concreta ricollegabile all’eventuale accoglimento dei motivi.

La declaratoria di improcedibilità segue quindi l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che individua la carenza di interesse quale autonoma causa di definizione del processo. Il Collegio non esamina nel merito le censure articolate, che restano assorbite dalla sopravvenuta cessazione della materia del contendere sotto il profilo dell’interesse.

Quanto alle spese, il Tribunale ravvisa giustificati motivi per la loro compensazione tra le parti, coerentemente con l’esito non satisfattivo per la parte ricorrente derivante da un fatto sopravvenuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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