Ncc, decadenza per tardiva voltura e rimessa fuori dal territorio comunale (TAR Puglia n. 96 del 24.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di noleggio con conducente, il subentrante nella titolarità dell’autorizzazione a seguito di cessione del ramo di azienda è tenuto a inoltrare al Comune la istanza di voltura e ad avviare il servizio entro il termine fissato dal regolamento comunale, a pena di decadenza. L’adempimento essenziale non è sostituito dallo scambio di interlocuzioni informali con l’amministrazione, che non vale a sanare l’inerzia. La decadenza è legittima e proporzionata quando l’inerzia riguardi obblighi non eccessivamente onerosi e preordinati alla certezza dei rapporti giuridici. La garanzia del contraddittorio procedimentale ex art. 10-bis legge n. 241/1990 non impone una confutazione analitica di ogni osservazione del privato, essendo sufficiente una motivazione unitaria e sintetica che renda comprensibile l’iter logico della decisione.

Il Fatto

Una società, acquirente di un ramo di azienda comprensivo di una licenza di noleggio con conducente rilasciata da un Comune, ha chiesto all’ente locale l’autorizzazione alla sostituzione del mezzo e la voltura della licenza, predisponendo l’istanza sul modello fornito dal Comune stesso.

L’amministrazione ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento, ravvisandoli nel mancato avvio del servizio entro sei mesi dalla conclusione del trasferimento, nella carenza dell’indicazione della sede di rimessa dei veicoli e nella mancata indicazione del numero di iscrizione del richiedente. La società ha presentato osservazioni, ma il Comune ha respinto l’istanza e dichiarato la decadenza dell’autorizzazione. Da qui il ricorso al giudice amministrativo, con censure di violazione di legge, difetto di motivazione e violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla disciplina regolamentare comunale, che in caso di acquisto dell’autorizzazione per atto tra vivi impone al subentrante di avviare il servizio entro sei mesi e di inoltrare la istanza di voltura, a pena di decadenza. Il percorso procedimentale prevede la volturazione, il nulla osta comunale e l’immatricolazione del veicolo.

Nel caso concreto l’istanza di voltura è stata trasmessa solo dopo oltre quattro anni dalla cessione, a fronte di un primo contatto con l’ente comunque tardivo. Il Tribunale ritiene che anche in caso di cessione aziendale il subentrante debba comunicare tempestivamente il mutamento soggettivo nel rapporto con la pubblica amministrazione, sia per la corretta individuazione dell’interlocutore, sia nella logica della continuità del servizio di carattere pubblicistico. Le interlocuzioni informali non assumono rilievo, essendo l’adempimento essenziale la tempestiva istanza di voltura. La deduzione sull’emergenza sanitaria non giova alla ricorrente, posto che la cessione era anteriore alla pandemia e che la stessa difesa finisce per confermare l’inerzia.

Quanto alla proporzionalità, il Collegio esclude il vizio: la decadenza è espressamente prevista dal regolamento e appare ragionevole rispetto a un soggetto che non ha adempiuto a obblighi non eccessivamente onerosi, volti a garantire certezza nei rapporti con l’amministrazione. Infondata è anche la censura sul difetto di motivazione.

Il secondo motivo ostativo riguarda la sede operativa e la rimessa. L’art. 3 legge n. 21/1992, richiamato dall’art. 4, comma 10, del regolamento comunale, esige che la sede operativa del vettore e almeno una rimessa siano situate nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione. L’istanza indicava invece uno stazionamento in un Comune diverso, senza titolo di disponibilità della rimessa in Monopoli. La circostanza non è stata superata in sede di osservazioni, unitamente alla mancata indicazione del numero di iscrizione nel ruolo dei conducenti.

Infine, sul contraddittorio predecisorio, il Tribunale ribadisce che la garanzia ex art. 10-bis legge n. 241/1990 va coniugata con l’esigenza di speditezza. L’amministrazione può adempiere in modo unitario e sintetico, purché renda comprensibile l’iter logico e consenta al privato e al giudice di esercitare le rispettive facoltà, secondo l’indirizzo di T.A.R. Campania, Sez. II, n. 5035 del 2024. Nel caso di specie le osservazioni sono state esaminate in forma sintetica e le ragioni di rigetto ribadite. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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