Valutazioni tecniche della PA e sindacato del giudice amministrativo (TAR Sardegna n. 2 del 07.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni tecniche espresse dall’amministrazione in sede di esame delle domande di finanziamento pubblico costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e, come tali, sono sindacabili dal giudice amministrativo solo per difetto di motivazione, illogicità manifesta, erroneità dei presupposti di fatto, incoerenza della procedura valutativa, non plausibilità dei criteri e della loro applicazione. Il limite vale anche per i giudizi che si sostanziano in un apprezzamento di “sufficienza” del progetto, rispetto ai quali è precluso al giudice di sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione. Il carattere plurimotivato del provvedimento negativo consente di ritenere assorbite le censure che, anche se accolte, non sarebbero idonee a modificare l’esito del procedimento.

Il Fatto

La Regione autonoma della Sardegna approva con determinazioni del 2017 il bando “Aiuti alle imprese in fase di avviamento e sviluppo”, nell’ambito del Piano Sulcis. La lex specialis prevede una procedura a sportello articolata in due fasi: una verifica di ricevibilità e ammissibilità, e una successiva valutazione tecnico-economica del piano, con attribuzione di un punteggio e soglia minima di accesso pari a 28 punti su 50.

Due professionisti, soci di uno studio associato, presentano domanda con un piano di valore superiore a 150.000 euro. Superata la prima fase, l’amministrazione comunica con nota del 22 ottobre 2018, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, il mancato raggiungimento della soglia, avendo attribuito 12 punti. Il procedimento si chiude con la nota del 12 dicembre 2018. I ricorrenti impugnano il diniego davanti al TAR Sardegna, che respinge il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, relativo all’attribuzione di zero punti ai sub-criteri d1 e d2, concernenti l’attendibilità dell’analisi dei vantaggi competitivi e l’efficacia delle strategie di marketing. I ricorrenti sostengono che il superamento della fase di ammissibilità avrebbe definitivamente qualificato il progetto come “nuova impresa”, precludendo ogni successiva contestazione sul punto.

L’argomento è respinto. Il Tribunale rileva che l’amministrazione ha menzionato l’assenza di innovatività non come autonoma causa di esclusione, ma quale presupposto della valutazione dei criteri di punteggio: la carenza di novità ha impedito una valorizzazione adeguata del progetto. La scelta rientra nella discrezionalità tecnica, sindacabile solo sotto i profili di logicità, coerenza e completezza, secondo il principio richiamato dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 5357 del 2020; Cons. Stato n. 9603 del 2024).

Quanto alla censura sulla rigidità della modulistica, il Collegio osserva che la tabella D.1 è a forma libera, con il solo limite di lunghezza, e che i ricorrenti hanno comunque depositato articolate controdeduzioni in sede procedimentale, ritenute non idonee a superare i motivi ostativi. Né sussiste contraddittorietà con i due punti attribuiti al criterio c1, poiché quel giudizio riguardava il modello organizzativo interno, mentre i criteri d1 e d2 attengono ai riflessi sul mercato esterno.

Il secondo motivo concerne la mancata attribuzione dei punteggi e1 ed e2. Il Tribunale lo ritiene infondato per una ragione dirimente: il criterio e.3 è al tempo stesso condizione di ammissibilità e criterio di punteggio. Poiché il piano è stato ritenuto non equilibrato e non coerente con il processo di erogazione del servizio, la domanda era inammissibile e la valutazione delle voci e1 ed e2 non era dovuta.

Il terzo e il quarto motivo, trattati congiuntamente, riguardano i punteggi ridotti assegnati alle voci a1 e b1. Il Collegio distingue i punteggi oggettivi da quelli espressione di un giudizio di sufficienza, qualificando questi ultimi come opinabili ma non irragionevoli. Il sindacato è limitato al difetto di motivazione, all’illogicità manifesta e all’erroneità dei presupposti, secondo l’indirizzo di Cons. Stato n. 2098 del 2015 e Cons. Stato n. 1741 del 2015. Il Tribunale aggiunge, solo per completezza, che anche riconoscendo il massimo su entrambe le voci il punteggio raggiungerebbe 22, restando sotto la soglia di 28.

Il quinto motivo, sul difetto di motivazione in ordine alla qualificazione come nuova impresa, è infine respinto: il concetto di innovatività opera su piani distinti, formale nella prima fase e sostanziale nella valutazione tecnica. Il Collegio esclude ogni rilievo all’idoneità dello studio associato a costituire centro di imputazione di rapporti, poiché le valutazioni negative non si fondano su tale inidoneità. Il ricorso è respinto e le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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