Trasferimento ex art. 398 RGA: natura eccezionale e sindacato sulla discrezionalità tecnica (TAR Liguria n. 198 del 13.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento disciplinato dall’art. 398 del Regolamento generale per l’Arma dei Carabinieri ha natura eccezionale, perché opera in deroga al sistema ordinario dei trasferimenti su base concorsuale ed è ancorato a presupposti particolarmente rigorosi, volti a evitare l’aggiramento della disciplina ordinaria. La valutazione dell’Amministrazione è espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile nei limiti dell’eccesso di potere e del difetto di istruttoria. Il rigetto dell’istanza è legittimo quando si fonda su una istruttoria completa, che ha valutato i profili psicologici dei familiari, e su una motivazione pertinente rispetto all’esito procedimentale. La circostanza che altri militari presentino domande analoghe non dimostra, di per sé, l’eccezionalità delle esigenze del richiedente. La motivazione per relationem alle carenze di organico non è censurabile se il ricorrente non muove specifiche contestazioni.
Il Fatto
Il ricorrente, Vice Brigadiere in servizio presso un Comando Stazione Carabinieri, ha chiesto il trasferimento ai sensi dell’art. 398 R.G.A. per trascorrere più tempo con le figlie minori, trasferitesi con la madre dopo la separazione coniugale e bisognose di maggiore presenza paterna, e per contenere le spese di viaggio, dovendo contribuire anche al mantenimento della propria madre dopo la morte del padre.
Il Ministero della difesa ha respinto l’istanza, ritenendo non eccezionali le esigenze rappresentate: il Servizio per la sanità ha valutato “di media rilevanza” il supporto psicologico necessario alle figlie e alla madre. Il provvedimento richiama inoltre le ragioni di servizio, consistenti nelle carenze organiche della Legione Carabinieri “Liguria” e nel sovra-organico della Legione di destinazione. Il ricorrente ha impugnato il diniego e il preavviso di rigetto, deducendo la violazione dell’art. 398 R.G.A. e dell’art. 3, legge n. 241/1990, nonché l’eccesso di potere per mancata considerazione dei pregiudizi psicologici delle figlie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi, entrambi attinenti alla sussistenza dei presupposti per il trasferimento, e li ritiene infondati. Il punto di partenza è la natura eccezionale dell’istituto: l’art. 398 R.G.A. introduce una procedura che deroga al sistema ordinario dei trasferimenti su base concorsuale e richiede presupposti particolarmente rigorosi, proprio per evitare l’aggiramento della disciplina ordinaria.
Da questa qualificazione discende il riconoscimento di una ampia discrezionalità tecnica in capo all’Amministrazione. Il Collegio richiama sul punto Cons. St., sez. IV, 15 aprile 2021, n. 3093, che conforta la lettura restrittiva dei presupposti applicativi della norma regolamentare.
Nel caso concreto il provvedimento giustifica il rigetto in ragione del carattere non eccezionale delle esigenze manifestate, comuni a molti militari, e si fonda su una specifica istruttoria, che ha comportato la valutazione dei profili psicologici delle figlie e della coniuge separata. La completezza dell’istruttoria e la pertinenza della motivazione rispetto all’esito procedimentale escludono tanto il vizio di motivazione quanto, in radice, la violazione dell’art. 398 R.G.A..
Il Collegio rileva inoltre che la motivazione per relationem del provvedimento dà atto anche delle carenze di organico in Liguria a fronte dell’eccesso di personale nella sede di destinazione. Avverso questa componente della motivazione il ricorrente non ha dedotto specifiche censure, con la conseguenza che essa resta sottratta al sindacato giurisdizionale.
Il ricorso è pertanto rigettato. Il Collegio compensa integralmente le spese di lite, in considerazione della situazione familiare del ricorrente.
Nota della Redazione
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