Giudizio di ottemperanza inammissibile durante il dissesto dell’ente locale (C.G.A.R.S. n. 198 del 13.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Dichiarato il dissesto finanziario dell’ente locale, i crediti riferibili a fatti di gestione anteriori rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione e non possono essere azionati mediante giudizio di ottemperanza fino all’approvazione del rendiconto. L’art. 248, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 267/2000 opera anche in via analogica nel giudizio di ottemperanza, al fine di realizzare la cristallizzazione dei debiti a tutela della par condicio creditorum. La dichiarazione di dissesto non priva l’ente della capacità processuale, ma inibisce le azioni esecutive per i debiti attratti alla gestione liquidatoria. Il credito per compensi professionali si individua con riferimento al momento del conferimento dell’incarico, non a quello della sua liquidazione giudiziale.
Il Fatto
Un avvocato aveva ottenuto tre decreti ingiuntivi dal Tribunale di Palermo per compensi professionali maturati in difesa di un ente municipale. Con ricorso proposto davanti al TAR Sicilia, notificato al Comune e non all’organismo di liquidazione, ha agito in ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme portate dai titoli.
Il TAR ha accolto il ricorso, ordinando all’amministrazione comunale di dare esecuzione ai titoli azionati e nominando un commissario ad acta per il caso di inadempimento. Il Comune ha proposto appello, deducendo l’inammissibilità del ricorso di primo grado per omessa notifica all’organismo di liquidazione e per violazione dell’art. 248, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000. La Regione Siciliana si è costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. accoglie preliminarmente l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Assessorato regionale, estraneo alla controversia e privo di atti o comportamenti imputabili. Disattende invece l’eccezione di difetto di legittimazione attiva dell’appellante: la dichiarazione di dissesto comporta una separazione di competenze tra gestione passata e gestione corrente, ma non fa venir meno la capacità processuale dell’ente, che resta titolare della legittimazione nelle ordinarie azioni di cognizione.
La Corte richiama la Cass. n. 1191/2011 e la Cass. civ. Sez. 5 n. 16959 dell’11 agosto 2016: il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive attribuisce all’organo straordinario la legittimazione passiva limitatamente a queste, senza estendersi a quelle di cognizione. Ne deriva che l’organismo di liquidazione ha correttamente rilevato l’inammissibilità del ricorso di ottemperanza di primo grado.
Nel merito, il ricorso è fondato. I crediti azionati rientrano nella competenza dell’organo straordinario perché sorti anteriormente al 31 dicembre 2018: il credito per compensi professionali nasce al momento del conferimento dell’incarico, anche se liquidato successivamente. L’art. 248, commi 2 e 4, T.U.E.L. vieta di intraprendere o proseguire azioni esecutive per i debiti rientranti in tale competenza, fino all’approvazione del rendiconto. Viene richiamata l’Adunanza Plenaria n. 1 del 12 gennaio 2022, che ha ricostruito il dissesto come creazione di una massa separata affidata a un organo distinto dagli organi istituzionali.
Tra le azioni esecutive inammissibili rientra anche il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di una condanna al pagamento di somme: il Cons. Stato Sez. V n. 4372 del 2 maggio 2023 ha ritenuto applicabile in via analogica l’art. 248 a tutela della par condicio creditorum. Il ricorso di primo grado era dunque inammissibile, potendo il creditore azionare le proprie pretese verso l’organismo di liquidazione e, solo dopo l’approvazione del rendiconto, verso l’ente tornato in bonis. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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