Non ammissione alla classe successiva e insufficienze gravi (C.G.A.R.S. n. 244 del 29.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di non ammissione alla classe successiva si fonda sulla constatazione dell’insufficiente preparazione e dell’incompleta maturazione dell’alunno, desunta dalle numerose e gravi insufficienze riportate nelle singole discipline. L’art. 4, sesto comma, d.P.R. n. 122/2009 consente la sospensione del giudizio e l’attivazione del recupero solo quando sia concretamente plausibile un’attività idonea a compensare le carenze, restando impregiudicata la facoltà di disporre immediatamente la non promozione quando il recupero risulti obiettivamente superfluo. Eventuali inadempimenti dell’istituzione scolastica nell’organizzazione degli interventi compensativi e nella comunicazione alle famiglie non inficiano il giudizio valutativo espresso dal Consiglio di classe, ma possono al più fondare una responsabilità risarcitoria. In tema di sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a., la motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo; non è ammessa la motivazione apparente, che ricorre solo in presenza di anomalie argomentative di gravità tale da porre la motivazione al di sotto del minimo costituzionale.
Il Fatto
Il ricorrente, esercente la responsabilità genitoriale su un alunno minore, impugnava davanti al TAR Sicilia – sezione staccata di Catania il provvedimento con cui l’Istituto di istruzione superiore comunicava l’esito negativo degli scrutini, il verbale del Consiglio di classe che deliberava la non ammissione alla classe successiva e il documento di valutazione dell’anno scolastico 2020-2021, oltre al Regolamento d’istituto e al Piano triennale dell’offerta formativa.
La non ammissione dipendeva da quattro insufficienze molto gravi, una insufficienza grave e ulteriori due insufficienze. Il ricorrente deduceva il difetto di motivazione, la violazione dell’art. 4 d.P.R. n. 122/2009 per non aver attivato la sospensione del giudizio e il recupero, nonché la violazione della normativa emergenziale e delle disposizioni sugli interventi compensativi e sul monitoraggio dell’andamento scolastico. Il TAR respingeva il ricorso con sentenza in forma semplificata; proposto appello, la Sezione respingeva l’istanza cautelare e la causa perveniva alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava l’omessa pronuncia su cinque dei sei motivi di primo grado. Il Collegio lo ritiene infondato: la sentenza appellata, resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ben poteva motivare in forma semplificata ai sensi dell’art. 74, secondo periodo, c.p.a., mediante sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, la Sezione ribadisce che la motivazione apparente rileva solo quando le anomalie argomentative siano di gravità tale da collocarla al di sotto del minimo costituzionale, non essendo sufficiente il semplice difetto di sufficienza.
Nel caso concreto il TAR aveva indicato le insufficienze, l’assenza degli strumenti culturali indispensabili per affrontare la classe successiva e l’irrilevanza delle presunte omissioni procedimentali sul giudizio finale. Tale percorso è ritenuto adeguato e coerente con la cornice normativa.
Nel merito, il Collegio condivide integralmente la reiezione. L’art. 4, quinto comma, d.P.R. n. 122/2009 ammette alla classe successiva solo gli alunni con votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina; il successivo sesto comma prevede la sospensione del giudizio per chi non ha conseguito la sufficienza, con prova di recupero e promozione subordinata all’accertamento del recupero di tutte le carenze formative. La regola è che la promozione presuppone una preparazione adeguata in tutte le discipline.
Il principio è esteso anche agli alunni con disturbi specifici di apprendimento: per essi non è previsto un trattamento differenziato sui criteri di ammissione, ma solo l’obbligo di didattica individualizzata e di misure compensative e dispensative. La mancata individuazione o attuazione di tali misure non giustifica l’illegittimità del giudizio di non ammissione, potendo al più comportare una responsabilità dell’istituzione scolastica per le proprie omissioni.
Da ciò deriva la legittimità del giudizio negativo, data la pluralità e gravità delle insufficienze non colmabili. Gli altri motivi, riproposti, sono respinti: il difetto di motivazione è escluso perché il giudizio si fonda sui voti numerici delle singole discipline, e gli asseriti inadempimenti organizzativi non possono inficiare la valutazione né indurre l’automatica ammissione. L’appello è respinto, con condanna alle spese del grado.
Nota della Redazione
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