Piano cave e durata quinquennale dell’ATE: discrezionalità regionale e motivazione (TAR Lombardia n. 330 del 14.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di piano cave la Regione, in sede di approvazione, non è tenuta a motivare specificamente le scelte riguardanti le singole aree, salvo che intenda discostarsi dalla proposta formulata dalla Provincia. Ove l’atto regionale recepisca la proposta provinciale senza variazioni, nessun particolare onere motivazionale è richiesto, essendo la motivazione necessaria solo per l’esercizio dello ius variandi. Le scelte di pianificazione godono di ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, censurabile solo per errori di fatto, abnormi illogicità o incoerenza con le linee portanti del piano. La fissazione di un termine di coltivazione quinquennale, inferiore a quello decennale previsto per altri ambiti, non è illegittima quando trova giustificazione nelle criticità ambientali del contesto e in un equilibrato bilanciamento degli interessi. La disparità di trattamento è deducibile solo allegando gli elementi che rendono identiche le situazioni poste a confronto.
Il Fatto
Due società titolari di un insediamento produttivo per l’estrazione di ghiaia e sabbia, ricadente in un ambito territoriale estrattivo della provincia di Brescia, hanno impugnato la deliberazione del Consiglio regionale della Lombardia di approvazione del nuovo piano cave provinciale per i settori sabbia, ghiaia e argilla, unitamente agli atti presupposti.
La censura riguardava la disciplina dettata per l’ambito di interesse: il piano prevede un termine di coltivabilità di cinque anni, in luogo del termine decennale riconosciuto ad altri ambiti, e sospende tale termine tra la manifestazione di volontà di presentazione del progetto di gestione produttiva e la sua approvazione. Le ricorrenti deducevano eccesso di potere per irrazionalità, contraddittorietà, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, dolendosi altresì che la sospensione non fosse ancorata al rilascio dell’autorizzazione provinciale. La causa è pervenuta al Collegio dopo trasmissione del fascicolo disposta con ordinanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato preliminarmente l’eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla Provincia, ritenendo di poterne soprassedere essendo il ricorso infondato nel merito. Ha poi ricostruito il quadro normativo della legge regionale n. 14/1998, che articola il procedimento tra elaborazione provinciale, esame della Giunta e approvazione del Consiglio regionale, e ha richiamato la giurisprudenza amministrativa sull’ampia discrezionalità tecnica e amministrativa in materia.
Il passaggio centrale riguarda l’onere motivazionale: secondo il consolidato indirizzo richiamato, tra cui Cons. Stato n. 6386/2012 e Cons. Stato n. 3625/2018, ciò che va motivato è l’eventuale ius variandi esercitato dagli organi regionali, mentre nessun particolare onere è richiesto ove l’atto finale recepisca la proposta provinciale. Poiché per l’ambito in questione la Regione ha recepito la proposta senza variazioni, la scelta non richiedeva specifica motivazione.
La carenza motivazionale è stata esclusa anche con riferimento alla proposta provinciale: le ragioni del termine quinquennale emergono dagli atti istruttori, segnatamente dal documento di esame dei pareri e delle osservazioni, dal rapporto ambientale e dallo studio di incidenza redatti in sede di VAS, nonché dalla relazione istruttoria regionale. Tali atti evidenziano criticità ambientali del contesto, legate alla presenza di cave in acqua, discariche e pozzi idropotabili, e l’esigenza di avviare in anticipo la dismissione e il recupero dell’area.
Il Tribunale ha escluso la dedotta disparità di trattamento, rilevando che le contestazioni erano generiche e non allegavano gli elementi idonei a dimostrare l’identità delle situazioni tra i diversi ambiti. Ha inoltre osservato che nessuna norma fissa in dieci anni il termine minimo di durata: quello decennale costituisce il termine massimo, anche rispetto alla durata dell’autorizzazione, sicché il limite quinquennale non è incoerente con la disciplina vigente.
Quanto alla sospensione del termine, il Collegio ha ritenuto la previsione ragionevole, valorizzando i meccanismi acceleratori della legge regionale: il termine di novanta giorni per il rilascio dell’autorizzazione, il potere sostitutivo regionale in caso di inerzia e la possibilità di superare il dissenso comunale mediante la convenzione d’ufficio. Ancorare il termine finale al rilascio dell’autorizzazione dilaterebbe i tempi complessivi e lascerebbe la dismissione dell’ambito alla disponibilità degli operatori. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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