Trasferimento per candidatura elettorale e nuovo provvedimento in autotutela: ricorso improcedibile (TAR Sardegna n. 188 del 06.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’Amministrazione, dopo il riesame disposto in sede cautelare, adotti ex novo il trasferimento del dipendente, all’esito di una nuova e compiuta istruttoria e di autonoma valutazione della posizione dell’interessato, sostituisce integralmente l’atto originariamente impugnato. Ne consegue l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, non potendo il ricorrente trarre alcun vantaggio dall’eventuale annullamento dell’atto superato. La qualificazione del nuovo provvedimento come atto di mera esecuzione dell’ordinanza cautelare non discende dalla formale declaratoria contenuta nel medesimo, ma dalla natura sostanziale dell’attività svolta dall’Amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente, Assistente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Oristano, ha impugnato il provvedimento con cui il Direttore generale della Pubblica Sicurezza ne ha disposto il trasferimento con effetto immediato al Commissariato di P.S. di Macomer, ai sensi dell’art. 53 del d.P.R. n. 335/1982. La ragione del provvedimento risiedeva nella partecipazione della stessa alle consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale di Bauladu, pur senza elezione: da ciò l’obbligo di non prestare servizio per tre anni nella circoscrizione di candidatura e il trasferimento ad altra sede.
La ricorrente contestava che l’Amministrazione non l’avesse collocata nella sede più vicina, compatibilmente con la qualifica rivestita, come prescritto dalla norma richiamata, e deduceva violazione di legge ed eccesso di potere. Con ordinanza n. 278/2023 il Collegio accoglieva l’istanza cautelare e disponeva il riesame, rilevando l’inadeguatezza del mero riferimento generico alle esigenze funzionali e di servizio. All’esito del riesame l’Amministrazione adottava un nuovo provvedimento di trasferimento presso il Reparto Prevenzione Crimine di Abbasanta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile profilo di improcedibilità conseguente all’adozione del nuovo atto. La difesa della ricorrente ha replicato che il nuovo provvedimento sarebbe consequenziale all’ordinanza cautelare e, come tale, non autonomamente impugnabile.
Il Tribunale ha respinto questa impostazione sul piano sostanziale. Benché il nuovo provvedimento affermi di essere adottato in esecuzione dell’ordinanza, la nuova decisione scaturisce da una nuova e compiuta istruttoria, svolta in un procedimento instaurato ex novo e preceduto da apposita comunicazione di avvio all’interessata, che ha partecipato presentando proprie osservazioni.
Dalla motivazione del nuovo atto emerge che il Ministero ha effettuato una autonoma valutazione della posizione complessiva dell’istante, raffrontando le esigenze e le richieste avanzate con la situazione organica e le attuali esigenze operative dei reparti ambiti, nonché tenendo conto delle esigenze funzionali e organizzative dei restanti uffici della provincia di Oristano.
Il nuovo provvedimento, pertanto, sostituisce integralmente la decisione gravata. Da ciò deriva l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse: la ricorrente non potrebbe trarre alcun vantaggio dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato, i cui effetti sono stati sostituiti dal decreto del 27.12.2023. Il ricorso è stato dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese in considerazione del complessivo sviluppo della vicenda, anche in sede processuale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.