Trasferimento fuori zona della tabaccheria e verifica del percorso pedonale (TAR Campania n. 3090 del 14.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento fuori zona di una rivendita ordinaria di generi di monopolio è subordinato al rispetto dei requisiti previsti per l’istituzione di una nuova rivendita, tra cui la distanza minima del locale rispetto a quello della rivendita più vicina già in esercizio, pari a metri 200 nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti. Tale distanza si calcola sulla base del percorso pedonale più breve, misurato fra gli assi dei rispettivi ingressi, secondo le prescrizioni della disciplina di settore. L’Amministrazione non può fondare la propria determinazione sulla sola mappa catastale, dovendo valutare complessivamente tutti gli indici di riferimento della natura pubblica della strada: l’uso pubblico, l’ubicazione all’interno dei luoghi abitati, la segnaletica stradale, l’illuminazione pubblica e la funzione di raccordo con altre vie. L’iscrizione di una strada nell’elenco delle vie pubbliche costituisce presunzione di pubblicità dell’uso, con la conseguenza che il provvedimento che si limiti a recepire la tesi catastale è illegittimo per difetto di istruttoria.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di una rivendita di generi di monopolio viciniore alla sede trasferita, impugna il provvedimento con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha accolto l’istanza di trasferimento fuori zona della rivendita ordinaria e dell’annessa ricevitoria del lotto, collocata in un comune con popolazione superiore a 100.000 abitanti. Il trasferimento comporta lo spostamento della sede dalla originaria via cittadina a una nuova ubicazione.

La ricorrente deduce la violazione della disciplina di settore, contestando sia il mancato rispetto della distanza minima di metri 200 dalla rivendita più vicina, sia il superamento della distanza massima di metri 2.000 prevista per i trasferimenti fuori zona nei comuni di maggiori dimensioni. L’Amministrazione e la controinteressata si costituiscono in resistenza. La domanda cautelare è respinta con ordinanza non appellata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla premessa, pacifica tra le parti, che il trasferimento fuori zona equivale, per l’impatto sull’assetto distributivo, all’istituzione di una nuova tabaccheria e ne segue la relativa disciplina. Richiama quindi l’art. 10 del D.M. n. 38 del 2013, che distingue il trasferimento in zona da quello fuori zona, e il comma 5-bis, che subordina l’autorizzazione al rispetto dei requisiti di cui all’art. 2 e fissa le distanze massime tra sede originaria e nuova ubicazione.

La Corte sottolinea che l’art. 2 del D.M. n. 38/2013 impone, per l’istituzione delle rivendite, la distanza minima di metri 200 nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti. Richiama altresì la determinazione direttoriale del 2 luglio 2021, che detta criteri generali di esercizio della discrezionalità tecnica, e l’art. 3 della stessa, che consente il trasferimento fuori zona, rispettate le distanze, previa verifica dell’esigenza di servizio. Tali disposizioni si applicano alle istanze di trasferimento fuori zona (in termini, T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 31 dicembre 2024, n. 871).

Il Collegio ritiene logicamente prioritario, oltre che assorbente, l’accertamento del primo ordine di censure, relativo al difetto della distanza minima di 200 metri. Le istruzioni dell’Agenzia del 27 marzo 2013 prescrivono che la distanza si calcola sul percorso pedonale più breve, nel rispetto del codice della strada, misurando fra gli assi degli ingressi.

La ricorrente contesta il carattere privato del passaggio utilizzato nel computo, sostenendo con perizia che il percorso misura metri 192,60 e che le vie sono tutte ad uso pubblico, documentando il transito pedonale, l’illuminazione pubblica, la segnaletica e la certificazione comunale che ricomprende le strade tra quelle di pertinenza comunale. La stessa Amministrazione aveva inizialmente ritenuto, all’esito di un sopralluogo, che il percorso fosse inferiore ai 200 metri, notificando la comunicazione dei motivi ostativi.

Il provvedimento impugnato si fonda invece solo sulle mappe catastali prodotte dalla controinteressata. Per il Collegio è carente l’accertamento sull’effettivo carattere delle strade, poiché manca la valutazione complessiva di tutti gli indici della natura demaniale: l’uso pubblico, l’ubicazione nei luoghi abitati, la natura delle aree adiacenti a strada pubblica. L’iscrizione nell’elenco delle vie pubbliche costituisce presunzione di pubblicità dell’uso; la segnaletica, l’illuminazione, la percorrenza di linee urbane e lo sbocco su pubbliche vie sono elementi univoci per il riconoscimento della qualità di strada comunale ai sensi dell’art. 7, lett. c), l. n. 126 del 1958 (Consiglio di Stato sez. IV, 10 ottobre 2018, n. 5820).

Il ricorso è quindi accolto nei limitati sensi di cui in motivazione, salvi i successivi provvedimenti dell’Amministrazione, che dovrà rideterminarsi anche con un nuovo sopralluogo, accertando l’idoneità del percorso pedonale secondo i parametri richiamati. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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