Trasferimento per incompatibilità ambientale del militare e sindacato sulla discrezionalità (TAR Lazio n. 430 del 06.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento per incompatibilità ambientale del militare è riconducibile alla categoria degli ordini: l’interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, rilevanza di mero fatto e il provvedimento non necessita di particolare motivazione, essendo l’interesse pubblico al rispetto della disciplina e allo svolgimento del servizio generalmente prevalente sugli altri interessi del subordinato. L’istituto è connotato da ampia discrezionalità, perché finalizzato a tutelare il corretto funzionamento dell’ufficio e il relativo prestigio, e può essere adottato anche quando tale bene sia soltanto messo in pericolo, senza che debba essere già danneggiato. Integrano il presupposto dell’incompatibilità ambientale condotte, anche concentrate in un arco temporale ristretto, di particolare violenza verbale e fisica verso il Comandante, idonee a compromettere i rapporti interpersonali e, di riflesso, le ordinarie attività d’ufficio. La sede di destinazione può essere individuata con criterio oggettivo, quale il ripianamento delle posizioni rimaste esigenti all’esito dell’interpello, e la legge n. 104/1992 non è invocabile se la situazione di fatto è comunicata solo dopo l’adozione del trasferimento.
Il Fatto
Il ricorrente, Capo di I^ Classe del Corpo delle Capitanerie di Porto, in servizio presso un Ufficio Circondariale Marittimo, impugnava la nota con cui il Capo Reparto del Comando Generale predisponeva una pianificazione di impiego presso una delle sedi indicate come prioritariamente esigenti, per accertata incompatibilità ambientale con il titolare dell’ufficio, nonché il successivo dispaccio di trasferimento e gli atti connessi, tra cui il rigetto delle contestazioni e la declaratoria di irricevibilità dell’istanza di trasferimento.
All’origine della vicenda una discussione con il Comandante di Corpo. Il ricorrente deduceva l’insussistenza del presupposto, l’omesso bilanciamento degli interessi, lo stato di salute proprio e della madre e la violazione del limite ai trasferimenti extra-regionali per il personale ultracinquantatreenne. L’Amministrazione resisteva sostenendo la congruità dell’istruttoria e l’impossibilità di reimpiego nella sede di appartenenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla relazione del Comandante della Capitaneria, che documenta una violenta discussione alla presenza di utenti, messaggi denigratori verso il superiore e un’aggressione prima verbale e poi fisica, con prognosi per lo stesso Comandante. Tali fatti, pur collocati in un arco temporale ristretto, sono ritenuti idonei a configurare i presupposti dell’incompatibilità, sia per la violenza verbale dell’aggressione, sia per le ridotte dimensioni del contesto locale.
Il Tribunale ribadisce che il trasferimento per incompatibilità ambientale rientra tra gli ordini e gode di ampia discrezionalità, potendo essere disposto anche in presenza di mera messa in pericolo del prestigio dell’ufficio, richiamando TAR Lazio, sez. I-bis, n. 753 del 2025, Cons. Stato, sez. II, n. 8662 del 2024 e n. 7321 del 2024. La doglianza sull’assenza di risonanza esterna è respinta, risultando che ai fatti assistettero cittadini utenti.
Quanto alla sede di destinazione, la scelta risponde a un criterio oggettivo di ripianamento delle posizioni esigenti, criterio ritenuto legittimo da C.G.A.R.S. n. 801 del 2024; la sede prescelta è la più vicina alla residenza tra quelle bisognose di personale del grado e della professionalità dell’interessato. L’impossibilità di accogliere l’istanza per altra sede è motivata con l’assenza di vacanza organica.
Sul piano della proporzionalità, la Corte rileva che la patologia della madre e l’ammissione ai benefici della legge n. 104/1992 furono comunicate solo il 15 luglio 2024, dunque dopo l’adozione della pianificazione, senza precedente istanza; resta salva una richiesta pro futuro, da valutare adeguatamente. Le condizioni di salute del ricorrente non inficiano il provvedimento, essendo anch’esse posteriori e avendo l’Amministrazione adottato la misura dell’aspettativa.
Infine, la situazione di incompatibilità ambientale integra le motivate ed eccezionali esigenze che derogano al divieto di trasferimento extra-regionale previsto dall’art. 51 della Direttiva per l’impiego del personale del Corpo. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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