Trasferimento per incompatibilità ambientale del militare e sindacato del giudice amministrativo (TAR Trentino-Alto Adige n. 197 del 08.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti di trasferimento d’autorità dei militari, compresi quelli adottati per incompatibilità ambientale, costituiscono ordini strettamente connessi alle esigenze organizzative dell’Amministrazione e alla disciplina del rapporto di servizio. Ai sensi dell’art. 1349, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 non si applicano ad essi i capi I, III e IV della legge n. 241/1990, con la conseguenza che non richiedono una particolare motivazione. Essi non hanno carattere sanzionatorio e prescindono da ogni giudizio di rimproverabilità della condotta. Il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto ai vizi macroscopici di illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti, disparità di trattamento e intento vessatorio, oltre alla verifica dell’effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità e della proporzionalità del rimedio.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in servizio presso una rappresentanza diplomatica all’estero con compiti di protezione e scorta, ha impugnato il decreto con cui l’Amministrazione ha disposto il proprio trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale, con movimento di immediata esecuzione. Ha impugnato altresì, in via subordinata, la proposta di trasferimento, i pareri conformi e la sanzione disciplinare della consegna, adottata per aver lasciato la sede senza comunicazione al Capo Missione e per aver omesso di annotare il movimento del veicolo nel libretto d’uso.
Il Ministero si è costituito eccependo l’inammissibilità parziale del ricorso, nella parte relativa alla sanzione già oggetto di ricorso gerarchico. Il ricorrente ha dedotto la violazione del divieto di doppia sanzione, il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria e motivazione e la violazione del principio di proporzionalità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità parziale, rilevando che la sanzione era stata impugnata solo “ove occorrere”, in quanto non ancora definitiva. Preso atto del sopravvenuto difetto di interesse, ha dichiarato quella parte del ricorso improcedibile.
Nel merito, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza amministrativa sui trasferimenti dei militari, qualificati come ordini, rispetto ai quali l’interesse del militare alla sede assume rilevanza di mero fatto. Ha richiamato la Cons. Stato Sez. II n. 8797 del 2022, la Sez. IV n. 3819 del 2021 e la Sez. II n. 7321 del 2024, secondo cui il trasferimento per incompatibilità ambientale non postula un comportamento contrario ai doveri d’ufficio e prescinde dalla rimproverabilità della condotta: è sufficiente che il prestigio dell’Amministrazione sia messo in pericolo.
Il sindacato giurisdizionale resta limitato ai vizi di illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti e incompletezza della motivazione. Con riferimento specifico all’istituto, il giudice verifica però la sussistenza della situazione di incompatibilità e la proporzionalità della sede prescelta, potendo annullare l’atto per difetto dei presupposti fattuali o per sproporzione nella destinazione.
Applicando tali coordinate, il Collegio ha escluso che il provvedimento si fondasse sull’episodio disciplinare, di lieve entità. All’origine vi era invece la risoluzione immediata del rapporto di impiego presso la sede diplomatica, per l’insanabile compromissione del vincolo fiduciario con il Capo Missione, che ha investito l’intero reparto di scorta. La condotta del ricorrente ha concorso a quella rottura, per la mancanza di trasparenza nelle uscite. La rimozione immediata di un reparto specializzato ha leso l’immagine del Reggimento, con decadimento dei requisiti di affidabilità richiesti.
Non ravvisati vizi macroscopici né intento vessatorio, il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese liquidate in euro 2.000,00.
Nota della Redazione
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