Spese di lite per soccombenza virtuale nel giudizio edilizio divenuto improcedibile (TAR Lombardia n. 1212 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse, conseguente a fatti che hanno privato di utilità il ricorso, determina l’improcedibilità del gravame e non il rigetto nel merito. Tuttavia, quando gli sviluppi successivi confermano la fondatezza della pretesa iniziale, il giudice amministrativo applica il criterio della soccombenza virtuale e condanna l’amministrazione e il controinteressato alla refusione delle spese di lite. La regola della soccombenza, di cui all’art. 26 cod. proc. amm., non è quindi neutralizzata dalla sola improcedibilità, ma va raccordata all’esito virtuale che il giudizio avrebbe avuto nel merito. La condanna grava in solido sul Comune e sul controinteressato che hanno visto riconosciuta l’infondatezza sostanziale della loro posizione.

Il Fatto

La ricorrente, società operante nel settore farmaceutico, impugnava davanti al TAR Lombardia la nota con cui il Comune di Milano aveva revocato la sospensione dei lavori e dichiarato eseguibili le opere realizzate dalla controinteressata su un immobile confinante, oltre agli atti presupposti, tra cui l’autorizzazione paesaggistica. Il ricorso e i motivi aggiunti investivano la legittimità della trasformazione edilizia avviata sul complesso immobiliare adiacente.

Nelle more del giudizio, il titolo edilizio veniva annullato dal Commissario ad acta; seguivano l’ordinanza di demolizione, il rigetto del ricorso della controinteressata confermato in Cons. Stato, e la sentenza del giudice ordinario che accertava la violazione delle distanze minime tra fabbricati e ordinava il ripristino. Tali sviluppi privavano il ricorso di utilità.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale rileva che gli sviluppi intervenuti nel corso del giudizio hanno privato di interesse il ricorso, rendendolo improcedibile. La questione centrale attiene dunque alle conseguenze processuali di tale sopravvenienza e, in particolare, alla regolazione delle spese.

Il Collegio non si limita a prendere atto della carenza di interesse, ma verifica quale sarebbe stato l’esito del giudizio nel merito. Gli esiti dei giudizi paralleli — l’annullamento del titolo edilizio, il rigetto dei ricorsi della controinteressata e l’accertamento delle violazioni delle distanze — confermano che la pretesa della ricorrente era fondata.

Su questa base il Tribunale applica il criterio della soccombenza virtuale: la condanna alle spese non segue la sola formale improcedibilità, ma riflette l’esito che il giudizio avrebbe avuto se fosse stato deciso nel merito. L’improcedibilità non vale quindi a esonerare da responsabilità per le spese chi, in ipotesi di pronuncia sul merito, sarebbe risultato soccombente.

La condanna è posta in solido a carico del Comune di Milano e della controinteressata, liquidata in misura pari a € 4.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA. La decisione si allinea all’orientamento che raccorda la regola dell’art. 26 cod. proc. amm. alla soccombenza virtuale quando la sopravvenuta carenza di interesse non sia imputabile al ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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