Trasferimento per incompatibilità ambientale del militare e garanzie partecipative (TAR Marche n. 378 del 16.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di trasferimento d’ufficio del militare per incompatibilità ambientale è legittimo quando si fonda sulla perdita di fiducia dell’autorità giudiziaria inquirente e dei superiori gerarchici, non sulla anticipata valutazione della responsabilità penale. Il venir meno del rapporto di fiducia con l’autorità giudiziaria, pur privo di risvolti disciplinari, giustifica il trasferimento ad altro ufficio. Il trasferimento per esigenze di servizio rientra negli ordini militari e non richiede la comunicazione di avvio del procedimento né la partecipazione dell’interessato, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990, in coerenza con l’art. 1349, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010. La doglianza partecipativa formulata in termini generici, senza indicare gli elementi che avrebbero potuto condurre a diversa determinazione, è inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente, all’epoca appartenente ai Carabinieri, veniva trasferito d’ufficio dalla Stazione di una località, ove fruiva dell’alloggio di servizio, a un’altra sede, priva di alloggio, con movimentazione immediata. Il provvedimento richiamava due ragioni: l’esposizione mediatica di una vicenda che lo vedeva indagato e il conseguente rischio di sfiducia nel reparto di appartenenza; la perdita di fiducia dell’autorità giudiziaria inquirente, che ne proponeva l’allontanamento dal circondario.

L’amministrazione resistente depositava articoli di stampa relativi a un’indagine per truffa alle assicurazioni mediante falsi incidenti. Il ricorrente impugnava la determina di trasferimento e la revoca dell’utenza dell’alloggio di servizio, deducendo eccesso di potere e violazione delle garanzie partecipative. L’istanza cautelare era stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma le valutazioni sintetiche espresse in sede cautelare e respinge il ricorso. Sul primo motivo, relativo alla asserita carenza assoluta di motivazione, il TAR osserva che la motivazione esiste e non si fonda sull’accertamento della responsabilità penale, rimessa al giudice ordinario, bensì sul risalto locale della vicenda e sulle valutazioni compiute in un ambiente esperto di questioni investigative, oltre che sul senso di sfiducia sorto nell’autorità giudiziaria inquirente.

Richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 8050 del 2021, il Tribunale afferma che il venir meno del rapporto di fiducia con l’autorità giudiziaria, pur privo di risvolti disciplinari, è idoneo a giustificare il trasferimento per incompatibilità ambientale. Non sussiste quindi carenza di motivazione né una impropria funzione punitiva del provvedimento.

Quanto al secondo motivo, concernente il travisamento dei fatti e la stima dei colleghi e delle autorità civili e militari, la censura è disattesa: la stima è meramente enunciata e priva di supporto probatorio, mentre il ricorrente ha perso la fiducia dell’autorità giudiziaria e dei superiori, come dimostra la proposta di trasferimento del Comandante Provinciale fatta propria dal Comandante Regionale.

Sul terzo motivo, il TAR ricorda il costante orientamento secondo cui il trasferimento per incompatibilità ambientale disposto per esigenze di servizio rientra negli ordini militari, rispetto ai quali l’interesse del militare alla sede assume rilevanza di mero fatto e non richiede né particolare motivazione né comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990 (cfr. Cons. Stato, Sez. II, n. 4071 del 2021; Sez. IV, n. 1732 del 2020; n. 2167 del 2019). Tali provvedimenti sono sottratti alla normativa generale sul procedimento, in conformità all’art. 1349, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010. La censura è inoltre generica, non indicando gli elementi che il ricorrente avrebbe potuto fornire.

Respinta la doglianza di invalidità derivata della revoca dell’alloggio, il Collegio esamina i motivi sull’accesso agli atti. Dubita che sia stata irritualmente proposta l’impugnativa ex art. 25 della legge n. 241/1990, non comparendone traccia nelle conclusioni. Rileva comunque che, dopo il deposito spontaneo dell’amministrazione, il ricorrente non ha proposto motivi aggiunti né istanza di ostensione. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per ragioni equitative.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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