Ottemperanza improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse dopo transazione (TAR Puglia n. 1434 del 27.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo di ottemperanza la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione, anche esecutiva, fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione. Se essa dichiara di avere perduto l’interesse alla pronuncia, il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Ne deriva la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il principio opera anche quando la perdita dell’interesse consegua a un accordo transattivo intervenuto tra le parti e alla conseguente definizione bonaria del contenzioso. La declaratoria di improcedibilità non richiede l’accertamento della satisfazione in forma specifica del giudicato, ma riposa sulla sola valutazione della parte circa l’esaurimento del proprio interesse.
Il Fatto
Due comproprietari di un terreno sito in località Boncore, nella frazione di Torre Lapillo del Comune di Porto Cesareo, avevano chiesto in via principale l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dall’Amministrazione sull’istanza-diffida dell’11 luglio 2017, diretta all’avvio del procedimento di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, in relazione all’occupazione di una particella interessata da lavori di interramento di tubi della condotta idrica. In subordine avevano domandato la restituzione dell’area e il risarcimento del danno.
Con sentenza n. -OMISSIS-/2022 del 12 aprile 2022 il TAR Puglia – Lecce, Sez. III, aveva accolto la domanda principale, ordinando all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro novanta giorni, senza imporre alcun obbligo di acquisizione. Respinta la domanda risarcitoria, il Comune era stato condannato alle spese. Formatosi il giudicato, i ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo anche la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Nelle more del giudizio l’Amministrazione ha dapprima formulato un preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990, acquisendo le osservazioni partecipative dei ricorrenti, e poi adottato il provvedimento definitivo di diniego dell’istanza di acquisizione sanante. Tale determinazione, tuttavia, non risultava satisfattiva dell’obbligo di provvedere in senso conforme al giudicato.
Successivamente il Comune ha depositato l’atto di liquidazione delle spese di giudizio e un atto di transazione sottoscritto dalle parti e dai loro difensori, con il quale è stata definita bonariamente la controversia. In camera di consiglio i difensori hanno concordato sulla richiesta di declaratoria di improcedibilità del ricorso di ottemperanza per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese.
Il Tribunale ricostruisce il principio generale del processo amministrativo: fino alla trattazione in decisione il ricorrente dispone dell’azione, anche esecutiva, e può dichiarare di avere perduto interesse alla pronuncia. Il giudice, non avendo né il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta d’interesse.
Alla stregua della dichiarazione delle parti e dell’accordo transattivo esibito, il ricorso introduttivo del giudizio di ottemperanza è pertanto dichiarato improcedibile. Il Collegio ravvisa i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese processuali e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’Autorità amministrativa, disponendo l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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