Trasferimento per assistenza a disabile grave: onere motivazionale rafforzato per il diniego (TAR Toscana n. 1503 del 17.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di trasferimento ai sensi dell’art. 33, co. 5, della legge n. 104/1992 richiede un onere motivazionale rafforzato. La disposizione non attribuisce un diritto soggettivo al trasferimento, ma una valutazione con criterio di priorità che deve trovare rispondenza in una ponderazione accurata delle esigenze funzionali. L’Amministrazione può negare il beneficio solo se ne derivino criticità effettive e ben individuate, riferite alla sede di servizio in atto anche rispetto a quella richiesta, e considerando grado, posizione di ruolo e specialità del richiedente. Non bastano il richiamo a generiche scoperture di organico o a dati organizzativi di rilevanza stereotipata, come il monte ore straordinario o il numero complessivo di interventi. Il diniego fondato su siffatti elementi è illegittimo per difetto di istruttoria e insufficienza della motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente del Ministero dell’interno in servizio presso un Comando provinciale, presentava istanza di trasferimento temporaneo ex art. 33, co. 5, della legge n. 104/1992, rappresentando di essere l’unica persona in grado di assistere la madre e il fratello, entrambi affetti da disabilità grave. L’Amministrazione comunicava i motivi ostativi e, dopo la memoria dell’interessato, rigettava l’istanza con decreto del 12.02.2024.

Il diniego si fondava su una serie di dati organizzativi: criticità del dispositivo di soccorso nelle dieci sedi operative, presenza di diciotto unità parzialmente inabili, circa tredicimila interventi annui, rischi antropici del territorio e ricorso a oltre quattromila ore di lavoro straordinario. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR, deducendo la genericità della motivazione e l’assenza di una verifica concreta sull’indispensabilità e insostituibilità delle sue mansioni.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce la portata dell’art. 33, co. 5, della legge n. 104/1992, che attribuisce al lavoratore il diritto di scegliere, ove possibile, la sede più vicina al domicilio della persona da assistere. L’inciso “ove possibile” implica che il potere discrezionale dell’Amministrazione si traduca in una verifica e ponderazione particolarmente accurate delle esigenze di servizio, le quali devono risultare da congrua motivazione.

Il Collegio richiama l’orientamento del Giudice di appello in una fattispecie analoga (Cons. Stato, sez. III, 20 novembre 2024, n. 9322), secondo cui la valutazione con criterio di priorità deve trovare rispondenza in un surplus di onere motivazionale. Non sono sufficienti generici dati organizzativi, perlopiù di rilevanza stereotipata, come generiche carenze di organico o rischi antropici della zona. Occorre dare conto delle ragioni effettive di criticità che il trasferimento del dipendente porrebbe.

Sul punto vengono richiamate anche Cons. Stato, sez. III, 26 aprile 2024, n. 3844, Cons. Stato, sez. II, 20 aprile 2023, n. 4003 e TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 10 agosto 2023, n. 2034. Le esigenze di servizio possono essere considerate solo se totalmente incompatibili con le necessità assistenziali della persona non autosufficiente. Il beneficio coinvolge interessi legittimi e presuppone un complessivo bilanciamento tra interesse del privato e interessi pubblici, poiché il trasferimento è disposto a vantaggio del disabile e non nell’interesse esclusivo dell’Amministrazione o del richiedente.

Il Collegio richiama infine il proprio precedente (TAR Toscana, sez. I, 8 ottobre 2024, n. 1132), che ha evidenziato come le situazioni tutelate dalla norma siano di primaria rilevanza ed esigano approfondita istruttoria e accurata comparazione dei contrapposti interessi. Alla luce di tali criteri, il provvedimento impugnato non si fa carico del necessario bilanciamento. Le doglianze del ricorrente vengono quindi accolte e il provvedimento annullato per difetto di istruttoria e insufficienza della motivazione. Le spese sono compensate in ragione dei diversi orientamenti giurisprudenziali ancora confrontantisi in materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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