Spese di lite e serialità del contenzioso nel giudizio amministrativo (Cons. Stato n. 3153 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La quantificazione delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale del giudice, ma non consente di liquidare somme simboliche, lesive del decoro professionale. Il giudice amministrativo deve motivare solo quando intenda discostarsi dalla regola della soccombenza. La serialità del contenzioso non figura tra le eccezionali ipotesi derogatorie di tale regola, ma può essere valorizzata come indice di minor impegno difensivo per ridurre il compenso entro i parametri tariffari. Il rispetto dei valori tabellari assicura la proporzione tra prestazione professionale e compenso liquidato.
Il Fatto
L’appellante aveva ottenuto dal Tribunale di Genova, in sede di lavoro, il riconoscimento del beneficio della carta elettronica per il docente ai sensi dell’art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, con accredito dell’importo complessivo di € 2.000,00. Non ottenuta l’esecuzione, proponeva ricorso per ottemperanza davanti al TAR Liguria.
Il giudice amministrativo accoglieva il ricorso e assegnava al Ministero sessanta giorni per la costituzione della carta, liquidando però le spese di lite in soli 500,00 euro, in ragione della serialità della controversia. L’interessata appellava dolendosi della misura, ritenuta inferiore ai minimi tariffari e contraria agli artt. 91 e 92 c.p.c., oltre che ai parametri costituzionali e convenzionali. Il Ministero resisteva chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal principio per cui il giudice amministrativo è tenuto a motivare sulla liquidazione delle spese solo se si discosta dalla regola della soccombenza, richiamando Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5947/2024. Pur trattandosi di potere discrezionale riservato, resta fermo il divieto di attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale, come affermato da Cassazione civile, Sezione II, n. 34842/2023.
Sul versante parametrico la Sezione valorizza il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva, n. 2703 del 27 dicembre 2017, reso sullo schema di modifica del D.M. n. 55 del 2014. Quel parere chiarisce che le modifiche miravano a superare l’incertezza applicativa consentita da un sistema senza soglia numerica minima, limitando la discrezionalità del giudice mediante soglie minime percentuali di riduzione non superabili. La stessa Sezione consultiva aveva escluso che l’inderogabilità dei minimi contrastasse con la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea n. 427 del 23 novembre 2017.
Da tali coordinate deriva l’erroneità della quantificazione del primo giudice, collocata sotto i valori tariffari dello scaglione da € 1.101 a € 5.200, anche tenendo conto della riduzione dell’art. 4, comma 4, del D.M. n. 147 del 2022. La Sezione esclude però che la motivazione del TAR sia apodittica: il contenzioso è oggettivamente privo di complessità e seriale.
La serialità, chiarisce il Collegio, non è eccezionale ipotesi derogatoria della soccombenza, ma può essere valorizzata ai fini della riduzione del compenso secondo i parametri, perché segnala un minor impegno difensivo (Cons. St., sez. VII, n. 5201 del 2025; Cons. St., sez. VII, n. 9291 del 2025). Il rispetto dei parametri garantisce la proporzione tra prestazione e compenso (Cons. St., sez. IV, n. 3270 del 2024), in coerenza con l’art. 2, comma 1, del D.M. n. 55 del 2014.
L’appello è quindi accolto e la sentenza riformata, liquidando le spese di primo grado in € 800,00 oltre accessori e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del grado di appello sono compensate, in ragione del parziale accoglimento rispetto alla misura richiesta.
Nota della Redazione
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