Revisione prezzi nei contratti Consip: diritto all’aggiornamento Istat e decorrenza degli interessi (TAR Puglia n. 334 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Negli appalti pubblici di servizi a esecuzione periodica o continuativa, la clausola di revisione periodica del prezzo prevista dall’art. 115 d.lgs. n. 163/2006 ha natura imperativa e si inserisce automaticamente nel contratto, anche in sostituzione di clausole difformi, ex artt. 1339 e 1419 c.c.. Ne consegue che la pretesa al compenso revisionale ha consistenza di diritto soggettivo perfetto e le relative controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2 c.p.a.. L’adeguamento del corrispettivo, parametrato all’indice ISTAT FOI nella versione che esclude il tabacco, spetta a far data dal secondo anno di attività, mentre gli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/2002 decorrono solo dalla pubblicazione della sentenza che accerta il diritto, non già dalla scadenza delle singole fatture.

Il Fatto

La società ricorrente, affidataria di un appalto di servizi di pulizia per istituti scolastici stipulato mediante convenzione Consip e successivi ordinativi di fornitura, chiedeva l’accertamento del proprio diritto alla revisione prezzi per il periodo compreso tra settembre 2018 e febbraio 2020, nonché la condanna dell’amministrazione al pagamento dell’importo di € 6.523,00 oltre IVA e interessi moratori. L’Istituto comprensivo committente aveva respinto la fattura trasmessa via SDI, contestando l’assenza di una preventiva richiesta di adeguamento ISTAT e di documentazione di supporto. Il giudice di prime cure, dopo un avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. circa un possibile difetto di giurisdizione, tratteneva la causa in decisione all’esito dell’udienza pubblica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, richiamando l’art. 244 d.lgs. n. 163/2006 e l’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2 c.p.a., che devolvono al giudice amministrativo le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica. Ha quindi ricostruito il quadro normativo, evidenziando come l’istituto della revisione prezzi costituisca una “clausola esorbitante” rispetto al diritto comune, disciplinata da norme speciali che restringono la discrezionalità dell’amministrazione e che, nel tempo, ha conosciuto fasi alterne fino alla reintroduzione sistematica ad opera dell’art. 60 d.lgs. n. 36/2023.

Nel merito, il Tribunale ha riconosciuto la fondatezza della domanda, valorizzando la clausola di cui all’art. 10, comma 5, della Convenzione Consip e l’art. 9.4 del Capitolato tecnico, che prevedono l’aggiornamento annuale del canone in misura pari al 100% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La Sezione 4 dell’allegato D della convenzione, infatti, qualificava la validità dei prezzi come annuale, imponendo l’adeguamento trascorsi dodici mesi dalla stipula dell’ordinativo principale di fornitura. Tale meccanismo, ad avviso del Collegio, realizza la finalità propria dell’istituto, volta a garantire l’interesse pubblico alla continuità e qualità della prestazione nei contratti di durata.

La Corte ha altresì precisato che le clausole difformi della convenzione sarebbero nulle per contrasto con la norma imperativa di cui all’art. 115 d.lgs. n. 163/2006, con conseguente integrale sostituzione automatica ad opera della disciplina legale. Ha quindi accolto la domanda di accertamento del diritto alla revisione per il periodo settembre 2018 – febbraio 2020, assorbendo ogni altra questione.

Quanto agli interessi, il Collegio ha invece disatteso la più favorevole decorrenza invocata dalla ricorrente, ritenendo che, prima della determinazione amministrativa sulla spettanza del compenso revisionale, non possa trovare applicazione l’interesse di mora per le transazioni commerciali di cui al d.lgs. n. 231/2002. Gli interessi sono stati pertanto riconosciuti solo a far data dalla pubblicazione della sentenza, con compensazione delle spese di lite per la parziale soccombenza reciproca e la complessità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

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