Trasferimento d’autorità dei militari e motivazione rafforzata nel ricongiungimento familiare (TAR Abruzzo n. 211 del 26.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti di trasferimento d’autorità dei militari rientrano nel genus degli ordini e non soggiacciono alla disciplina generale sul procedimento dettata dalla legge n. 241/1990, non richiedendo in astratto particolare motivazione. Essi devono tuttavia indicare i presupposti di fatto e di diritto posti a base del trasferimento, in coerenza con il principio di cui all’art. 52, comma 3, Cost. Quando l’atto incide su fasi di organizzazione e gestione del personale non differenziate, per procedimento e finalità, da quelle del restante pubblico impiego, l’amministrazione è tenuta a una ponderazione concreta tra esigenze di servizio e istanze familiari, sulla base di parametri oggettivi certi. Il generico richiamo alle esigenze di servizio non integra una motivazione congrua, poiché rende oscuro l’iter logico e istruttorio seguito. Il bilanciamento con la tutela dell’unità familiare ex art. 29, secondo comma, Cost. deve emergere da una motivazione adeguata, tanto più quando il trasferimento vanifichi un precedente ricongiungimento.
Il Fatto
Il ricorrente è un ufficiale della Guardia di Finanza, in servizio presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria dell’Aquila. È coniugato con un sottufficiale in servizio presso la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica del medesimo capoluogo, trasferita per ricongiungimento familiare dalla sede di Catanzaro.
Con il piano d’impiego per l’anno 2023 il ricorrente viene dapprima assegnato a Catanzaro. Il coniuge chiede quindi il nulla osta al trasferimento, che viene negato dalla competente Autorità Giudiziaria. L’ufficiale presenta istanza di autotutela, chiedendo la revoca del provvedimento in ragione delle sopravvenute esigenze familiari e dell’impossibilità di trasferimento del coniuge. L’amministrazione nega la revoca e, poche ore dopo, adotta il definitivo piano d’impiego, assegnando il ricorrente al Comando Provinciale di Modena. Avverso tali atti il ricorrente propone ricorso, chiedendone l’annullamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende le mosse dal motivo che censura la violazione dell’art. 17, l. n. 266/1999, dell’art. 3, l. n. 241/1990 e degli artt. 2, 29 e 97 Cost., sotto i profili di carenza di motivazione, contraddittorietà e difetto di istruttoria. Il Tribunale muove dal principio consolidato secondo cui i provvedimenti di trasferimento dei militari, in quanto ordini, sono sottratti alla disciplina generale sul procedimento e non necessitano di particolare motivazione.
Il Collegio non nega tale regola, ma la correla all’art. 52, comma 3, Cost., che impone all’ordinamento militare di conformarsi allo spirito democratico della Repubblica. Ne deriva la necessità, anche per l’amministrazione militare, di osservare i principi e criteri propri di tutti i rapporti tra Stato-apparato e cittadini quando si tratti di fasi di organizzazione e gestione del personale che non differiscono, per procedimento e finalità, da quelle del restante pubblico impiego. Sul punto il Tribunale richiama Cons. Stato, sez. IV, n. 2929 del 2010.
La Corte distingue quindi l’ordine adottato nello svolgimento di attività operativa dall’atto relativo alla gestione del personale. Se il primo non richiede motivazione, i secondi non possono essere adottati e scrutinati allo stesso modo, poiché vengono meno gran parte delle peculiarità che caratterizzano i primi. Gli atti di trasferimento d’autorità, pur non necessitando in astratto di particolare motivazione, dovendo la primazia dell’interesse pubblico ritenersi in re ipsa, devono comunque contenere l’indicazione dei presupposti di fatto e di diritto.
A fronte della discrezionalità riconosciuta all’amministrazione militare, l’unico strumento di controllo di legalità resta l’analisi della motivazione, che richiede una ponderazione concreta tra specifiche esigenze familiari ed esigenze di servizio. Non è congrua la motivazione che si limiti al generico richiamo alle esigenze di servizio, poiché rende oscuro l’iter logico e istruttorio seguito. La carenza di motivazione incide negativamente sul valore del ricongiungimento familiare, cui l’ordinamento riconosce rilievo preminente.
Il bilanciamento con la tutela dell’unità familiare ex art. 29, secondo comma, Cost. deve emergere da una motivazione adeguata, tanto più che il trasferimento impugnato vanificherebbe gli interessi tutelati dal precedente ricongiungimento. Il Tribunale rileva inoltre che è stata trascurata la circostanza che il Comando Regionale aveva suggerito l’opportunità di un impiego del ricorrente alla sede dell’Aquila, nonché l’impossibilità di trasferimento del coniuge per il diniego di nulla osta. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento in parte qua dei provvedimenti impugnati, e le spese di lite sono compensate.
Nota della Redazione
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