Perequazione pensioni: legittimo il raffreddamento biennale della legge di bilancio 2023 (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 21 del 26.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Appartiene alla discrezionalità del legislatore modulare le variazioni perequative delle prestazioni pensionistiche, attraverso un bilanciamento che tenga conto delle esigenze di bilancio, purché l’esercizio avvenga secondo criteri di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza. Il raffreddamento della perequazione disposto dall’art. 1, comma 309, legge n. 197/2022 per il biennio 2023-2024 non paralizza né sospende a tempo indeterminato la rivalutazione, risolvendosi in una limitazione temporalmente definita. La riduzione della perequazione dei trattamenti pensionistici più elevati non integra un prelievo di natura tributaria, mancando la decurtazione patrimoniale definitiva e la destinazione delle risorse a pubbliche spese. Non è configurabile alcuna consumazione del potere legislativo per effetto di precedenti interventi riduttivi: la nuova misura è legittima ove superi lo scrutinio di ragionevolezza nel quadro storico in cui si inserisce. È pertanto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione agli artt. 3, 36, primo comma, 38, secondo comma, e 136 Cost.
Il Fatto
La ricorrente, ex dipendente del Ministero dell’Istruzione collocata in quiescenza a carico dell’INPS Gestione ex INPDAP, percepisce una pensione diretta anticipata liquidata con il sistema misto e di importo superiore a otto volte il trattamento minimo INPS. Ha contestato la riduzione della perequazione automatica applicata dall’Istituto a decorrere dal 2023, lamentando che il meccanismo introdotto dall’art. 1, comma 309, legge n. 197/2022 — con sei fasce e percentuali decrescenti fino al 32 per cento — comprime il potere di acquisto dei trattamenti medio-alti.
La ricorrente ha chiesto la riliquidazione della pensione per il triennio 2022-2024 e il pagamento delle differenze arretrate, in via subordinata la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per violazione degli artt. 3, 36 e 38 Cost. e dell’art. 136 Cost., assumendo che la norma eluda i principi affermati dalla Corte cost. n. 234 del 2020. L’INPS si è costituito eccependo l’infondatezza delle censure e l’inammissibilità della domanda relativa al 2022.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile ricostruisce l’evoluzione del meccanismo perequativo, dalla legge n. 153/1969 fino alla disciplina dettata dall’art. 1, comma 309, legge n. 197/2022, che ha ripristinato la rivalutazione sull’importo complessivo del trattamento e modulato la perequazione per sei fasce, con integrale riconoscimento fino a quattro volte il minimo INPS.
Il nucleo argomentativo muove dalla Corte cost. n. 234 del 2020, resa sul precedente art. 1, comma 260, legge n. 145/2018. Da quella pronuncia la Corte dei conti trae il principio secondo cui la discrezionalità legislativa nella definizione dei coefficienti di perequazione incontra il solo limite delle risorse disponibili e della garanzia delle esigenze minime di protezione della persona, dovendo comunque esercitarsi secondo ragionevolezza e proporzionalità.
La limitazione introdotta dalla legge di bilancio 2023 è contenuta nell’ambito di un biennio e non realizza una sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo. Richiamando la Corte cost. n. 250 del 2017 e la stessa n. 234 del 2020, il giudice esclude che possa ipotizzarsi una consumazione del potere legislativo: il nuovo intervento resta legittimo ove conforme ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, in un giudizio non limitato al solo profilo della reiterazione.
Quanto alla pretesa natura tributaria del prelievo, la Corte richiama i tre elementi indefettibili della fattispecie tributaria individuati dalla Corte cost. n. 219 e n. 154 del 2014, rilevando che le forme di raffreddamento della rivalutazione non comportano alcuna decurtazione o prelievo a carico del titolare del trattamento. La relazione tecnica alla legge di bilancio 2023 esplicita, inoltre, la correlazione tra il comma 309 e il comma 310 e le esigenze di finanza pubblica.
Ne consegue la declaratoria di manifesta infondatezza delle censure e il rigetto del ricorso, con integrale compensazione delle spese in ragione della complessità tecnica della questione previdenziale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.