Verande e vani accessori integrano nuova costruzione: legittima la demolizione (TAR Puglia n. 1562 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le opere qualificabili come pertinenze sono solo quelle di modesta entità e accessorie rispetto all’opera principale, prive di autonoma utilizzazione. I manufatti che per dimensioni e funzione possiedono una propria autonomia, così da ampliare il volume esistente, integrano intervento di nuova costruzione ex art. 3, co. 1, lett. e), d.P.R. 380/2001 e richiedono il permesso di costruire, con conseguente legittimità dell’ordine di demolizione. Le singole opere vanno valutate unitariamente, non in modo atomistico. L’ordinanza demolitoria non deve indicare l’esatta area di sedime acquisibile, dovendo tale specificazione comparire nel successivo provvedimento di acquisizione. La SCIA in sanatoria ex art. 37 d.P.R. 380/2001 è soggetta a regime autonomo: essa si conclude solo con provvedimento espresso e il silenzio dell’amministrazione non determina alcun consolidamento, qualificandosi come silenzio inadempimento.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario di un immobile nel Comune di Monteiasi, dove un sopralluogo del gennaio 2023 accertava la realizzazione di opere edilizie senza titolo. Il Comune avviava il procedimento e, con ordinanza n. 14 del 4 marzo 2024, ingiungeva la demolizione di due verande coperte, di un vano deposito, di un vano cucina e di una scala in cemento, contestando la loro natura abusiva.
Il proprietario proponeva ricorso davanti al TAR, sostenendo la natura pertinenziale delle opere e l’illegittimità della demolizione, oltre alla carenza di indicazione dell’area da acquisire. N medio termine presentava una SCIA in sanatoria ex art. 37 d.P.R. 380/2001, che il Comune rigettava con provvedimento del 7 gennaio 2025 per violazione della disciplina delle distanze. Avverso tale diniego venivano proposti motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla nozione di pertinenza elaborata dalla giurisprudenza, richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 5538 del 21 giugno 2024: sono tali solo le opere di modesta entità, prive di attitudine ad una diversa e specifica utilizzazione. Gli spazi liberi sono configurabili solo se destinati a impianti necessari all’abitazione e privi di autonoma utilizzazione funzionale.
Nel caso concreto le opere hanno creato due nuove stanze, una adibita a deposito e l’altra a cucina, nonché le verande e la scala collegata ai nuovi volumi. Secondo il principio della visione complessiva e non atomistica degli abusi, richiamato da Cons. Stato, Sez. VI, n. 9052 del 18 ottobre 2023 e da Cons. Stato, Sez. VII, n. 2990 del 2 aprile 2024, gli interventi vanno valutati nella loro globalità. Ne deriva la loro riconducibilità alla nuova costruzione ex art. 3 d.P.R. 380/2001, con necessità del titolo abilitativo e legittimità della sanzione demolitoria.
Quanto al secondo motivo, il TAR esclude la necessità che l’ordinanza di demolizione indichi l’area di sedime da acquisire, richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 8403 del 30 ottobre 2025: l’ordine di demolizione è distinto dal successivo provvedimento di acquisizione, nel quale soltanto la portata delle sanzioni deve essere puntualmente specificata.
Riguardo ai motivi aggiunti, il Collegio ribadisce che la SCIA in sanatoria si conclude solo con provvedimento espresso, come affermato da Cons. Stato, Sez. VII, n. 6169 del 14 luglio 2025. L’art. 37 d.P.R. 380/2001 non assegna al silenzio valore provvedimentale, a differenza dell’art. 36: esso configura silenzio inadempimento e non consente il consolidamento della posizione del segnalante né impone il ricorso all’autotutela.
Il richiamo all’art. 36 bis d.P.R. 380/2001 è respinto perché la norma, introdotta dal d.l. n. 69 del 29 maggio 2024, è successiva alla presentazione della SCIA e priva di efficacia retroattiva, come chiarito da Cons. Stato, Sez. II, n. 1394 del 19 febbraio 2025. Infine, il diniego è adeguatamente motivato sotto il profilo delle distanze, essendo note le fonti normative richiamate, il PUG e il d.m. 1444/1968, e non rilevando la non visibilità delle opere. Ricorso e motivi aggiunti sono rigettati, con spese compensate.
Nota della Redazione
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