Trasferimento universitario per gravi motivi di salute e limiti della programmazione (Cons. Stato n. 3274 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 9 del r.d. n. 1269/1938 configura il trasferimento per gravi motivi come ipotesi espressamente eccezionale e derogatoria rispetto ai canali ordinari di accesso e di trasferimento. La norma attribuisce al Rettore un potere di elevata discrezionalità, che consente di valorizzare, caso per caso, le condizioni prospettate dallo studente anche in corso d’anno e prescindendo dai limiti della programmazione degli accessi di cui alla legge n. 264/1999. Il diniego fondato sulla sola assenza di posti disponibili e sulla mancata emanazione del bando è pertanto legittimo solo rispetto alle istanze di trasferimento ordinario, non anche a quelle in deroga per motivi di salute. In tal caso il provvedimento negativo è viziato da difetto di istruttoria, avendo il Rettore omesso di valutare i gravi motivi dedotti alla luce del parametro normativo di riferimento. Il principio di non regressione delle tutele, sancito dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, osta a che esigenze organizzative della pubblica amministrazione comprimano il livello di protezione già assicurato dalla disciplina previgente.

Il Fatto

Una studentessa, iscritta al corso di laurea in Medicina e chirurgia presso un ateneo, ha presentato istanza ai sensi dell’art. 9 del r.d. n. 1269/1938 per ottenere il trasferimento per gravi motivi di salute presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, anche in sovrannumero e in qualità di ripetente o fuori corso, con esonero dal test di ammissione e previa valutazione del curriculum.

L’ateneo ha rigettato l’istanza rilevando che, per l’anno accademico in corso, non vi era disponibilità di posti ad anni successivi al primo e che il relativo bando non era stato emanato. Il TAR Campania ha accolto il ricorso, richiamando un proprio precedente e affermando che il trasferimento eccezionale non può essere subordinato alla previa pubblicazione di un avviso, stante l’imprevedibilità dei casi costituenti gravi motivi. Ha quindi disposto che il Rettore valutasse se le condizioni di salute allegate integrassero un grave motivo ai sensi della norma. L’ateneo ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi di appello, con cui l’amministrazione deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del r.d. n. 1269/1938 e del D.M. n. 472/2024, sostenendo la non sussumibilità dell’iscrizione ad anni successivi al primo, per i corsi ad accesso programmato, nella fattispecie derogatoria.

Il Consiglio di Stato non ignora il proprio precedente di Cons. Stato n. 3737/2025, che aveva accolto l’appello dell’Università in un caso simile valorizzando l’impianto della programmazione nazionale degli accessi e la necessità di non prescindere dai posti disponibili per le immatricolazioni agli anni successivi al primo. Ritiene tuttavia che quel percorso non possa essere seguito fino in fondo.

La disposizione dell’art. 9 del r.d. n. 1269/1938, ancora in vigore, è espressamente qualificata come eccezionale e derogatoria rispetto ai canali ordinari. Essa consente di valorizzare i gravi motivi previo esercizio di un potere di elevata discrezionalità, ammettendo che la valutazione dei casi eccezionali avvenga sia entro il termine del 31 dicembre, sia caso per caso in corso d’anno. È proprio l’eccezionalità del caso, ove sussistente, a consentire di superare i canali ordinari di programmazione e accesso.

Il Collegio richiama quindi la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006, ratificata con la legge n. 18 del 2009, e il principio di non regressione delle tutele: non sono ammesse misure normative o amministrative che garantiscano alle persone con disabilità un livello di tutela inferiore rispetto a quello applicato in precedenza. Sarebbe pertanto contrario alla Convenzione affermare che la legislazione universitaria successiva possa risultare meno tutelante di quella del 1938 per esigenze meramente organizzative della pubblica amministrazione.

La motivazione del diniego, incentrata sulla sola indisponibilità di posti e sulla mancata emanazione del bando, è compatibile con le sole richieste di trasferimento ordinario, non con quelle in deroga per motivi di salute. Il TAR ha dunque correttamente annullato il provvedimento per difetto di istruttoria, non avendo il Rettore valutato l’istanza e i gravi motivi dedotti. L’appello è respinto, con nulla sulle spese in assenza di costituzione della parte intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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