Terzo condono in area vincolata e carattere ostativo del vincolo relativo (TAR Sicilia n. 1507 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di terzo condono edilizio nella Regione Siciliana, il rinvio operato dall’art. 24 della l.r. n. 15/2004 all’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, investe l’intera disciplina statale e quindi anche i limiti di sanabilità. La previsione dell’art. 32, comma 27, lett. d), che rende non condonabili le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli paesaggistici, opera come norma di grande riforma economico-sociale e prevale sulla normativa regionale. La sanatoria è dunque preclusa anche in presenza di vincolo relativo, non essendo ammessa alcuna variante interpretativa del testo richiamato. Ne consegue che il diniego opposto dall’autorità preposta al vincolo ha natura vincolata, con esclusione di ogni valutazione discrezionale, di legittimo affidamento e di disparità di trattamento.

Il Fatto

I ricorrenti avevano presentato al Comune di Malfa istanza di concessione in sanatoria per regolarizzare il cambio di destinazione d’uso di un fabbricato, da deposito a civile abitazione, e alcuni aumenti di superficie utile. La Soprintendenza competente ha espresso parere negativo sulla richiesta di parere ex art. 32 della legge n. 326/2003, richiamando la circolare del Dipartimento regionale dei Beni Culturali.

Avverso tale nota i ricorrenti hanno proposto ricorso, deducendo la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per omesso avviso di avvio del procedimento, il difetto di istruttoria e l’eccesso di potere per disparità di trattamento. Hanno inoltre chiesto l’acquisizione documentale per provare i pareri favorevoli rilasciati in casi analoghi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal quadro normativo applicabile. L’art. 24 della l.r. n. 15/2004 richiama espressamente l’art. 32 del d.l. n. 269/2003 nella sua integralità, con la conseguenza che il rinvio riguarda anche i limiti entro cui la sanatoria può essere rilasciata. Tra questi rileva la lett. d) del comma 27, che considera non suscettibili di condono le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli ambientali e paesistici in assenza o difformità del titolo edilizio.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 252 del 2022), che ha dichiarato illegittima la norma regionale interpretativa del 2021. Da essa si ricava che il carattere ostativo della sanatoria sussiste anche in presenza di vincoli che non comportano inedificabilità assoluta, e che le previsioni statali sui limiti massimi del condono costituiscono norme di grande riforma economico-sociale. Risulta pertanto superato il diverso orientamento espresso in sede consultiva.

Su questa base il Collegio ritiene infondata la tesi della sanabilità in presenza di vincolo relativo. L’opera contestata presenta un cambio di destinazione d’uso e un ampliamento, è stata qualificata dall’amministrazione come rientrante nella tipologia 2 e insiste su area vincolata con decreto del 1995, in epoca successiva all’apposizione del vincolo. La diversa qualificazione prospettata dai ricorrenti non trova conferma in atti né supporto probatorio. Trattandosi di ampliamento, manca comunque il requisito della minore rilevanza, con la conseguenza che operano impedimenti oggettivi automatici.

Il Collegio esclude poi che l’istanza istruttoria possa supplire all’onere probatorio della parte. La motivazione per relationem è ritenuta sufficiente, perché il provvedimento indica chiaramente gli estremi della circolare richiamata. Il parere della Soprintendenza è dovuto solo per gli abusi sanabili e, in loro assenza, assume carattere vincolato.

Da tale carattere vincolato derivano le ulteriori conclusioni. È superflua la comunicazione di rigetto, poiché l’art. 21-octies della legge n. 241/1990 esclude l’annullamento per vizi formali quando il contenuto dispositivo non sarebbe potuto essere diverso. Non sono invocabili il legittimo affidamento né la disparità di trattamento, non predicabile per gli atti vincolati. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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