Autotutela del silenzio assenso e parere paesaggistico tardivo: obbligo di bilanciamento (TAR Abruzzo n. 193 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento autorizzatorio unico per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, il parere di compatibilità paesaggistica reso dalla Soprintendenza dopo la scadenza del termine perentorio di conclusione del procedimento è inefficace ex lege ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, legge n. 241/1990 e non impedisce la formazione del silenzio assenso di cui all’art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003, che si perfeziona con il mero decorso del termine in assenza di un motivato dissenso dell’amministrazione preposta alla tutela paesaggistica. Formatosi il titolo tacito, il Comune può intervenire solo mediante l’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies legge n. 241/1990, nel cui ambito è tenuto a valutare autonomamente e motivatamente l’incompatibilità paesaggistica, bilanciandola con gli altri interessi pubblici e privati coinvolti. Il termine infraprocedimentale per la richiesta di integrazioni documentali ha natura meramente sollecitatoria e sospende, non interrompe, il termine di conclusione del procedimento.

Il Fatto

Una società operante nel settore delle infrastrutture di telecomunicazioni ha presentato al SUAP di un Comune l’istanza di autorizzazione unica per realizzare una stazione radio base su un terreno gravato da vincoli paesaggistico e idrogeologico. Nel corso del procedimento il Comune ha chiesto integrazioni documentali, poi riscontrate; nel frattempo la Soprintendenza territorialmente competente ha ricevuto l’istanza direttamente dalla società.

Decorso il termine perentorio senza un motivato dissenso, la società ha autocertificato la formazione del silenzio assenso e ha realizzato l’impianto. La Soprintendenza ha poi espresso un parere negativo di compatibilità paesaggistica, sul cui presupposto il Comune ha annullato in autotutela il titolo tacito. La società ha impugnato l’annullamento d’ufficio e gli atti presupposti davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. L’impugnazione del parere negativo come atto presupposto è tempestiva, perché solo con l’autotutela è stato leso l’interesse oppositivo alla conservazione del titolo tacito, e la ricorrente ne ha dedotto in via principale l’inefficacia. La natura vincolante del parere ex art. 146, comma 5, d.lgs. n. 42/2004 non elimina l’interesse a sentirne dichiarare l’inefficacia.

Nel merito, il primo motivo è infondato. Il termine per chiedere integrazioni ex art. 44, comma 6, d.lgs. n. 259/2003, nella versione ratione temporis, non è perentorio: ha funzione sollecitatoria e sospende il termine finale, che riprende a decorrere dall’integrazione. La tesi della perentorietà si fonda su un orientamento riferito alla diversa disciplina previgente, non più coerente con la nuova formulazione.

È invece fondata la censura sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento di secondo grado. Il Comune non può invocare l’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990: il parere paesaggistico tardivo è inefficace e il Comune conserva un potere discrezionale di bilanciamento che l’apporto del privato avrebbe potuto orientare. Il silenzio assenso si forma con il mero decorso del termine, come già affermato dal TAR Abruzzo, sez. I, n. 112/2024.

Il Collegio rileva poi il difetto di motivazione dell’autotutela. Dopo la semplificazione del 2015, l’interesse paesaggistico ex art. 9 Cost. non gode di tutela rafforzata e va bilanciato con l’interesse alla diffusione capillare dei servizi di telecomunicazione e con l’affidamento dell’operatore. Il Comune si è limitato a richiamare il parere negativo, omettendo di indicare ragioni concrete di interesse pubblico e di confrontare la valutazione con il precedente giudizio di conformità paesaggistica dallo stesso espresso.

Assorbiti i restanti profili del secondo motivo, il ricorso è accolto con annullamento del provvedimento di autotutela. Le spese seguono la soccombenza del Comune e sono compensate con il Ministero, non imputabile del ritardo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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