Trasporto utenti disabili dovuto solo per i centri socio-riabilitativi (TAR Puglia n. 354 del 07.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trasporto assistito domiciliare disciplinato dall’art. 46, primo comma, della L.R. Puglia n. 4/2010, l’obbligo della A.S.L. di erogare direttamente il servizio sussiste solo quando ricorrano tutti i presupposti individuati dalla norma e precisati dalla giurisprudenza: oggetto, utenti disabili, destinazione a centri pubblici di riabilitazione ovvero convenzionati e finalità socio-riabilitativa. Restano esclusi i centri diurni per assistenza residenziale e semiresidenziale a soggetti non autosufficienti affetti da demenza, con bassa necessità di tutela sanitaria e non affetti da gravi deficit motori, non necessariamente disabili. Tali prestazioni non rientrano nei L.E.A. e nella competenza della A.S.L., con conseguente difetto di titolarità passiva dell’obbligazione. Le censure fondate sugli artt. 2, 3 e 21 quater della L. n. 241/1990 sono improprie, perché la controversia non investe l’esercizio di potestà autoritativa ma il riconoscimento di un diritto alla prestazione.
Il Fatto
La società che gestisce un centro diurno per soggetti non autosufficienti affetti da demenza, insieme a un utente che lo frequenta in virtù di P.A.I. autorizzato dalla A.S.L., impugna la nota con cui l’azienda sanitaria ha respinto l’istanza di attivazione del servizio di trasporto da e verso la struttura. La richiesta era stata formulata dopo che la società aveva interrotto il servizio di trasporto degli utenti a proprie spese. La nota impugnata nega l’erogazione immediata e impone al gestore l’erogazione diretta del servizio.
I ricorrenti chiedono l’annullamento dell’atto e la condanna dell’A.S.L. di Lecce, previo accertamento del diritto, a erogare senza indugio il trasporto, direttamente o tramite terzi, in favore degli utenti asseritamente disabili. Il Collegio respinge in sede cautelare con ordinanza n. 393/2024; il Cons. Stato, Sez. III, ord. n. 2988 del 31 luglio 2024 accoglie l’appello cautelare e dispone che l’amministrazione adotti ogni misura idonea ad assicurare il servizio.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Tribunale respinge l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa dell’azienda sanitaria. La nota non è una mera interlocuzione endoprocedimentale: l’atto è immediatamente impugnabile quando la lesione della sfera giuridica del destinatario si realizza contestualmente alla sua adozione. Nella specie la A.S.L. nega l’erogazione immediata del servizio e afferma di avere individuato condizioni di maggiore efficienza nell’erogazione diretta da parte dei gestori.
Nel merito il ricorso è infondato. Il Collegio conferma integralmente la motivazione dell’ordinanza cautelare e richiama la Cons. Stato, Sez. III, n. 860 del 7 febbraio 2022, che ha individuato i quattro presupposti dell’art. 46, primo comma, della L.R. n. 4/2010: l’oggetto del servizio, i beneficiari, le destinazioni e la finalità socio-riabilitativa del trasporto.
Il Tribunale rileva che il centro gestito dalla società ricorrente non è un centro diurno socio-riabilitativo per utenti disabili ex art. 60 del R.R. n. 4/2007 e R.R. n. 5/2019. Si tratta invece di un centro per assistenza residenziale e semiresidenziale a soggetti non autosufficienti affetti da demenza, con bassa necessità di tutela sanitaria e non affetti da gravi deficit motori, ex art. 60-ter R.R. n. 4/2007 e R.R. n. 4/2019. La conclusione trova conferma nel contratto per l’erogazione e l’acquisto di prestazioni sanitarie stipulato il 28-29 ottobre 2024, che smentisce per tabulas la dedotta violazione.
Le prestazioni erogate non sono in via principale riabilitative e i destinatari non sono necessariamente disabili. Da ciò deriva l’esclusione dai L.E.A. e dalla competenza dell’A.S.L., con attribuzione al Comune. Cade quindi anche la domanda di accertamento del diritto all’erogazione del servizio nei confronti della generalità degli utenti delle strutture regolate dal R.R. n. 4/2019.
Sono infine privi di pregio i motivi fondati sull’art. 2 della L. n. 241/1990 e sugli artt. 3 e 21 quater della L. n. 241/1990. Oggetto del contenzioso non è un’attività provvedimentale, ma il riconoscimento di un diritto alla prestazione: stabilire se i fruitori dei centri disciplinati dal R.R. n. 4/2019 rientrino nella categoria dei disabili è questione sostanziale. Il ricorso è respinto; le spese sono compensate in ragione dell’assoluta novità e complessità della controversia.
Nota della Redazione
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