Trasporto disabili solo per i centri socio-riabilitativi, non per i centri demenza (TAR Puglia n. 353 del 07.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo delle aziende sanitarie locali pugliesi di erogare il servizio di trasporto assistito domiciliare a fini socio-riabilitativi, previsto dall’art. 46, primo comma, L.R. Puglia n. 4/2010, opera esclusivamente in favore di utenti disabili che frequentano centri pubblici di riabilitazione ovvero convenzionati con le ASL. Il presupposto soggettivo e quello funzionale della prestazione vanno accertati in concreto: restano fuori dall’ambito applicativo i centri diurni per soggetti non autosufficienti affetti da demenza con bassa necessità di tutela sanitaria e non affetti da gravi deficit motori, disciplinati dal R.R. n. 4/2019. In tali strutture la prestazione non è riconducibile ai L.E.A. né alla competenza dell’ASL, con conseguente difetto del diritto azionato. L’atto con cui l’azienda nega l’erogazione immediata del servizio e la rinvia sine die è provvedimento immediatamente lesivo e quindi impugnabile.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce un centro diurno per assistenza residenziale e semiresidenziale a soggetti non autosufficienti affetti da demenza, convenzionato con l’ASL. Due utenti del centro, titolari di P.A.I. autorizzato, hanno agito insieme alla società contro la nota con cui l’azienda sanitaria ha disatteso l’istanza del 18 marzo 2024 e negato l’attivazione immediata del trasporto assistito domiciliare in favore degli utenti, rinviando sine die l’erogazione.
La società aveva fino ad allora garantito a proprie spese il trasporto, dichiarando poi, con la diffida, di non volerlo più svolgere perché servizio in perdita e ritenuto non di propria competenza. I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento della nota e la condanna dell’ASL, previo accertamento del diritto, a erogare il servizio direttamente o per il tramite di terzi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni di inammissibilità. La nota impugnata non è mera interlocuzione endoprocedimentale, ma provvedimento che lede attualmente e direttamente la sfera giuridica dei ricorrenti, sospendendo sine die la presa in carico: sussiste l’interesse ad agire. La società vanta un interesse differenziato e qualificato all’organizzazione del servizio, essendo stata onerata dall’ASL di proseguire il trasporto “in un’ottica di collaborazione istituzionale”.
Quanto agli utenti, la stessa società ha manifestato la volontà di non svolgere più il servizio: permane quindi l’interesse a ricorrere, potendo essi ottenere un risultato di vantaggio dall’accoglimento. Né la stipula del contratto per l’acquisto di prestazioni sanitarie del 18 aprile 2024 comporta accettazione degli atti e rinuncia all’impugnativa: la clausola di salvaguardia invocata dall’ASL non contempla l’atto in contestazione e il contratto nulla dice sul trasporto degli utenti.
Nel merito, il Tribunale conferma integralmente l’ordinanza cautelare n. 404/2024. Richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 860 del 2022, il Collegio ricostruisce i presupposti dell’art. 46, primo comma, L.R. n. 4/2010: oggetto, beneficiari (utenti disabili), destinazioni (centri pubblici di riabilitazione o convenzionati) e finalità socio-riabilitativa. Tali presupposti non ricorrono nella specie.
Il centro gestito dalla società non è struttura socio-riabilitativa per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e R.R. n. 5/2019, ma centro per soggetti non autosufficienti affetti da demenza con bassa necessità di tutela sanitaria e non affetti da gravi deficit motori, ex art. 60-ter R.R. n. 4/2007 e R.R. n. 4/2019. La dedotta violazione della norma regionale è quindi smentita per tabulas.
Le prestazioni erogate non rientrano nei L.E.A. né nella competenza dell’ASL, ma in quella del Comune; la diversa finalità e la diversa tipologia di utenti escludono il diritto azionato. Prive di pregio sono infine le censure sul procedimento amministrativo: oggetto del contenzioso è il riconoscimento di un diritto alla prestazione, non l’esercizio di attività autoritativa, con conseguente improprio richiamo agli artt. 2, 3 e 21 quater L. n. 241/1990. Il ricorso è respinto, con spese compensate.
Nota della Redazione
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