Trattamento ABA unitario e logopedia comportamentale nel progetto terapeutico del minore autistico (TAR Campania n. 5275 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il trattamento ABA costituisce un intervento intensivo e integrato, fondato su metodologia scientifica unitaria, e non una somma di prestazioni distinte. La sua frammentazione mediante esclusione della componente logopedica comportamentale dal progetto terapeutico globale lede i principi di appropriatezza desunti dall’art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 502/1992, le previsioni dell’art. 60, comma 1, del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle Linee Guida n. 21 dell’ISS. La discrezionalità tecnica dell’Amministrazione non può tradursi in uno sviamento dall’obbligo di garantire prestazioni appropriate, effettive e tempestive, né le mere esigenze organizzative o i vincoli di accreditamento possono subordinare la regolazione dei LEA fino alla sostanziale negazione del diritto alla prestazione sanitaria. Il provvedimento che esclude la logopedia dal piano ABA è pertanto illegittimo per eccesso di potere e impone il riesame del progetto terapeutico individuale.
Il Fatto
La ricorrente, esercente la potestà sul figlio minore affetto da disturbo dello spettro autistico, impugna il progetto terapeutico redatto il 14 giugno 2024 dal Distretto Sanitario dell’ASL Caserta, con cui al minore vengono assegnate dodici ore settimanali di trattamento ABA, ripartite tra otto ore domiciliari e quattro scolastiche. L’atto presupposto è la deliberazione del Direttore Generale dell’ASL n. 1128 del 21 giugno 2023, che limita l’erogazione del trattamento ai soli contesti di vita, escludendo le ore in ambiente strutturato.
La ricorrente deduce l’illogicità e la contraddittorietà della nuova distribuzione delle ore, l’errata sovrapposizione tra “ambulatorio” e “ambiente strutturato” e, in via subordinata, l’illegittimità del contratto per omessa visita dell’equipe multidisciplinare e mancata esecuzione dei test diagnostici prescritti. L’ASL si costituisce e resiste.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara anzitutto inammissibile il ricorso avverso la delibera n. 1128/2023, per difetto di lesività immediata e attuale: l’atto ha natura generale e programmatica, volta alla riorganizzazione delle short list degli erogatori e alla ridefinizione astratta dei criteri, e trova attuazione solo nei provvedimenti applicativi dei singoli casi clinici. La lesione lamentata discende esclusivamente dal progetto individuale, autonomamente impugnato, onde difetta l’interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), del c.p.a.
Nel merito, il ricorso è fondato. Il TAR chiarisce che l’intervento ABA non è somma di prestazioni distinte, ma trattamento intensivo e integrato, disciplinato dall’art. 60, comma 1, del d.P.C.M. 12 gennaio 2017, dalla legge n. 134/2015 e dalle Linee Guida n. 21 dell’ISS, che lo configurano come modello globale, personalizzato e continuativo, sotto supervisione di una figura apicale. La scelta dell’ASL di espungere le ore di logopedia già ricomprese nel piano unitario infrange tale unitarietà, costringe la famiglia a farsi carico autonomamente della prestazione e rompe il vincolo di supervisione del BCBA.
Il Collegio richiama la decisione del giudice d’appello che, in controversia sovrapponibile, ha stigmatizzato la separazione in due segmenti di un unico trattamento terapeutico come inappropriata e non adeguatamente motivata (Cons. St., sez. III, sent. n. 3387/2025), nonché il precedente che ha riconosciuto il diritto a un trattamento ABA integrato e comprensivo della logopedia (Consiglio di Stato, sez. III, 06/10/2023, n. 8708).
Il principio di appropriatezza impone prestazioni idonee a garantire benefici significativi in rapporto alle risorse e alle esigenze cliniche. La D.G.R.C. n. 131/2021, allegato A, riconosce il carattere multidimensionale e integrato del trattamento, contemplando la logopedia comportamentale sotto la guida del BCBA nell’ambiente strutturato. Né l’Amministrazione può invocare mere esigenze organizzative o vincoli di accreditamento, poiché la regolazione dei LEA non può essere subordinata a esigenze di macro-organizzazione che neghino la prestazione.
Il provvedimento è dunque annullato nella parte in cui esclude dal piano la componente logopedica comportamentale, con obbligo di ridefinire il progetto entro trenta giorni; fino alla nuova determinazione il minore continua a beneficiare del trattamento nella consistenza attuale. Le spese seguono la soccombenza, liquidate con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.